Art. 3 1. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia costituisce lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le misure finalizzate a garantire, per l'ambito territoriale costituito dal distretto idrografico della Sicilia, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di cui alla direttiva n. 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 2. Le amministrazioni e gli enti pubblici si conformano alle disposizioni del Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia di cui al presente decreto, in conformita' con l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, commi 4, 5 e 6. 3. Il Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico della Sicilia e' riesaminato e aggiornato nei modi e nei tempi previsti dalla direttiva n. 2007/60/CE e dallo stesso Piano.