Art. 3 
 
  1. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico  della  Sicilia  costituisce  lo  strumento  conoscitivo,
normativo e tecnico-operativo mediante il quale  sono  pianificate  e
programmate le azioni  e  le  misure  finalizzate  a  garantire,  per
l'ambito territoriale  costituito  dal  distretto  idrografico  della
Sicilia, il perseguimento degli scopi e degli obiettivi di  cui  alla
direttiva n. 2007/60/CE e al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n.
49. 
  2. Le amministrazioni  e  gli  enti  pubblici  si  conformano  alle
disposizioni del Piano di  gestione  del  rischio  di  alluvioni  del
distretto idrografico della Sicilia di cui al  presente  decreto,  in
conformita' con l'art. 65 del decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.
152, commi 4, 5 e 6. 
  3. Il Piano di gestione del  rischio  di  alluvioni  del  distretto
idrografico della Sicilia e' riesaminato e aggiornato nei modi e  nei
tempi previsti dalla direttiva n. 2007/60/CE e dallo stesso Piano.