Art. 2 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
  1. Nell'esercizio delle attivita' connesse alla gestione del Fondo,
da cui discende il trattamento di dati personali ai  sensi  dell'art.
4,  paragrafo  1,  n.  2),  del  regolamento  (UE)  n.  679/2016  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  27  aprile   2016,   la
commissione  tecnica,  attese  le   sue   specifiche   competenze   e
l'indipendenza che contraddistingue  il  suo  operato,  assicura,  in
riferimento all'ambito  di  operativita'  riconosciuto  dal  presente
decreto, il rispetto dei principi, degli obblighi  e  delle  garanzie
previsti in osservanza e in adempimento  delle  prescrizioni  di  cui
all'art. 24 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016. 
  2. Consap S.p.a., in virtu' di quanto disposto dall'art.  8,  comma
5, del decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze  del  10
maggio 2019, agisce per conto e, laddove richiesto, su  delega  della
commissione tecnica,  per  tutta  la  durata  delle  attivita'  della
segreteria  tecnica.  Il  rapporto  e'  regolato  tra  le  parti   in
osservanza degli adempimenti di cui all'art. 28 del regolamento  (UE)
n. 679/2016 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  27  aprile
2016, con la nomina da parte  della  commissione  tecnica  di  Consap
S.p.a. quale responsabile del trattamento, da  formalizzare  mediante
apposito separato atto.