Art. 2 Controlli e revoca del riconoscimento 1. Entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto e, successivamente, con cadenza triennale, il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo procede alla verifica del mantenimento dei requisiti per il riconoscimento come organizzazione interprofessionale. 2. La verifica sul mantenimento dei requisiti per il riconoscimento e' affidata al Ministero che la effettua sia mediante l'acquisizione di documenti e dati inerenti l'attivita' dell'organizzazione interprofessionale, anche su base informatica. 3. L'organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli», in caso di modifiche dello statuto, della struttura organizzativa e di variazioni della base sociale e' tenuta a darne tempestiva comunicazione al Ministero che verifica il mantenimento dei requisiti previsti. 4. Il Ministero procede, previa diffida, alla revoca del riconoscimento, nei seguenti casi: a) perdita di uno o piu' requisiti previsti per il riconoscimento, anche in caso di riconoscimento di una organizzazione interprofessionale relativa al medesimo settore piu' rappresentativa, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015; b) mancata trasmissione della documentazione richiesta per la verifica del mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa europea; c) adesione dell'organizzazione interprofessionale agli accordi, decisioni e pratiche concordate di cui all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni; d) infrazioni gravi delle norme statutarie; e) irregolarita' gravi che impediscono il conseguimento delle attivita' istitutive; f) non osservanza dell'obbligo di notifica al Ministero per il necessario inoltro alla Commissione europea degli accordi, decisioni e pratiche concordate con riferimento all'art. 210, paragrafo 2, lettera a) del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 5. Il provvedimento di revoca e' comunicato alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano, e pubblicato sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.