Art. 3 Estensione delle regole 1. L'organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» puo' richiedere al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca, l'estensione di regole a condizione che riguardino una delle finalita' di cui al paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni e che sussistano i requisiti di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 3 del decreto-legge n. 51 del 5 maggio 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91 del 2 luglio 2015. 2. La richiesta di estensione di regole, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organizzazione interprofessionale, deve essere accompagnata dalla seguente documentazione: a) delibera del consiglio di amministrazione dell'organizzazione interprofessionale a supporto della richiesta di estensione di regole che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno l'85% degli associati per ciascuna delle attivita' economiche cui le medesime sono suscettibili di applicazione. Nel caso l'accordo preveda una programmazione previsionale e coordinata della produzione in funzione degli sbocchi di mercato o da un programma di miglioramento della qualita' che abbia come conseguenza diretta una limitazione del volume di offerta, tale regola puo' essere adottata solamente con l'unanimita' degli associati della organizzazione interprofessionale; b) documenti comprovanti l'esistenza dei requisiti di cui al comma 1; c) dimostrazione dei requisiti di rappresentativita' economica con riferimento alla struttura economica della filiera di riferimento e tenendo conto dei volumi di beni prodotti, trasformati o commercializzati dagli operatori professionali a cui la regola oggetto di richiesta di estensione e' suscettibile di applicazione; d) una relazione tecnica indicante la finalita' tra quelle indicate dal paragrafo 4 dell'art. 164 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, dimostrando come le regole da adottare la rispettino indicando necessariamente: 1) la conformita' ai regolamenti comunitari di settore, la compatibilita' con il diritto dell'Unione o la normativa nazionale in vigore; 2) che le regole adottate non danneggino altri operatori dello Stato membro interessato o dell'Unione, creando distorsioni della concorrenza; 3) che le regole adottate non abbiano nessuno degli effetti elencati all'art. 210, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni. 3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, verificata la regolarita' della domanda, coerentemente con le modalita' e i termini temporali indicati all'art. 210, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e successive modificazioni ed integrazioni, pubblica sul proprio sito istituzionale la regola oggetto di richiesta di estensione per un periodo non inferiore a trenta giorni. 4. Ove tale regola non riscontri l'opposizione di organizzazioni che dimostrano di rappresentare piu' di un terzo degli operatori economici secondo i criteri di cui alla lettera c) del comma 2, il Ministero, previo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, pubblica sul proprio sito istituzionale il provvedimento di estensione delle regole adottate dalla organizzazione interprofessionale «ASSOAVI - Associazione nazionale allevatori e produttori avicunicoli» rendendole obbligatorie anche nei confronti degli operatori del settore non aderenti all'organizzazione interprofessionale richiedente, riportando le specifiche integrali delle regole rese obbligatorie ed il periodo di validita' delle stesse. 5. Il mancato rispetto delle regole per le quali e' stata concessa l'estensione comporta l'irrogazione all'operatore economico delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal comma 6 del citato art. 3 del decreto-legge n. 51/2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 91/2015. 6. Il Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo provvede a comunicare alla Commissione dell'Unione europea e alle regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ogni decisione adottata a norma del presente articolo. Il presente decreto e' inviato all'organo di controllo ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 7 agosto 2019 Il Ministro: Centinaio