IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV 
             della direzione generale per la promozione 
             della qualita' agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto  il  regolamento  (CE)  n.  607/2009  della   Commissione   e
successive  modifiche,  recante   modalita'   di   applicazione   del
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio  per  quanto  riguarda  le
denominazioni  di  origine  protette  e  le  indicazioni  geografiche
protette,   le   menzioni   tradizionali,   l'etichettatura   e    la
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n.  302  del  28  dicembre  2016,
recante la disciplina organica della coltivazione della vite e  della
produzione e del commercio del vino; 
  Visto il decreto ministeriale 7  novembre  2012,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del  24  novembre
2012, recante la procedura a livello nazionale per la presentazione e
l'esame delle domande di protezione delle DOP e IGP  dei  vini  e  di
modifica dei disciplinari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007
e del decreto legislativo n. 61/2010; 
  Considerato che, ai  sensi  dell'art.  90  della  citata  legge  n.
238/2016, fino all'emanazione dei decreti  applicativi  della  stessa
legge e dei citati regolamenti UE n. 33/2019 e n. 34/2019, continuano
ad essere applicabili  per  le  modalita'  procedurali  nazionali  in
questione  le  disposizioni  del  predetto  decreto  ministeriale   7
novembre 2012; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e  IGP  e  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011, con il quale e' stato  approvato  il  disciplinare  consolidato
della DOP «Prosecco»; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato  sul  citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato aggiornato il disciplinare di produzione della  DOP
dei vini «Prosecco»; 
  Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  183  dell'8
agosto 2014 concernente modifiche minori al disciplinare  consolidato
della DOP «Prosecco»; 
  Visto il decreto ministeriale  17  novembre  2014,  pubblicato  sul
citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  vini  DOP  e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  275  del
26  novembre  2014,  concernente  modifiche  minori  al  disciplinare
consolidato della DOP «Prosecco»; 
  Visto il provvedimento ministeriale del 26 ottobre 2015, pubblicato
sul citato sito del Ministero,  concernente  la  pubblicazione  della
proposta  di  modifica   del   disciplinare   di   produzione   della
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini  «Prosecco»,   del
relativo  documento  unico  riepilogativo  e  la  trasmissione   alla
Commissione dell'Unione europea; 
  Visto il decreto  ministeriale  27  ottobre  2015,  pubblicato  sul
citato sito del Ministero, concernente l'autorizzazione al  Consorzio
tutela del vino «Prosecco»,  con  sede  in  Treviso,  per  consentire
l'etichettatura transitoria della DOC dei vini «Prosecco»,  ai  sensi
dell'art. 72 del regolamento (CE) n.  607/2009  e  dell'art.  13  del
decreto ministeriale 7 novembre 2012, nei riguardi  delle  produzioni
ottenute in  conformita'  alla  proposta  di  modifica  del  relativo
disciplinare di cui al provvedimento ministeriale 26 ottobre 2015; 
  Visto il decreto  ministeriale  7  dicembre  2016,  pubblicato  sul
citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  vini  DOP  e
IGP e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  294  del
17 dicembre 2016, concernente modifiche  minori  al  disciplinare  di
produzione della DOP «Prosecco»; 
  Vista la proposta di modifica del disciplinare di produzione  della
DOP «Prosecco», relativa a talune condizioni di  viticoltura  di  cui
all'art. 4, comma 3, del disciplinare di produzione,  pubblicata  sul
citato sito internet del Ministero - Sezione qualita' -  vini  DOP  e
IGP e nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  184
dell'8 agosto 2017 e inviata  alla  Commissione  dell'Unione  europea
tramite il sistema informativo «e-Ambrosia» in data 2  gennaio  2019,
unificandola  con  la  precedente   modifica   di   cui   al   citato
provvedimento del 26 ottobre 2015; 
  Vista  la  comunicazione  della  Commissione  dell'Unione  europea,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. C 225  del
5  luglio  2019,  concernente  la  pubblicazione  dell'elenco   delle
«modifiche ordinarie» ai disciplinari di produzione dei  vini  DOP  e
IGP italiani, ai sensi dell'art. 61, paragrafo 6, del regolamento  UE
n. 2019/33, e le relative informazioni agli  operatori  del  settore,
nel cui ambito sono state inserite anche le  modifiche  «non  minore»
del disciplinare della DOP dei vini «Prosecco»  di  cui  alla  citata
comunicazione 2 gennaio 2019; 
  Visto il provvedimento ministeriale 12 luglio 2019, pubblicato  sul
citato sito del Ministero e della cui pubblicazione ne e' stata  data
comunicazione nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 31 luglio 2019, con
il quale sono state fornite informazioni agli operatori  del  settore
in merito alle disposizioni applicative da  seguire  conseguentemente
alla pubblicazione della  predetta  comunicazione  della  Commissione
dell'Unione europea; 
  Ritenuto che a decorrere dalla data della richiamata  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea,  la  predetta  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco»,  e'  da
ritenere approvata e applicabile nel territorio dell'Unione europea e
che in tal senso  e'  da  ritenere  superato  il  richiamato  decreto
ministeriale 26  ottobre  2015  di  autorizzazione  all'etichettatura
transitoria; 
  Esaminata la documentata domanda, presentata per il  tramite  della
Regione Veneto, su istanza del Consorzio tutela del vino  «Prosecco»,
con sede in Treviso, intesa ad ottenere le modifiche del disciplinare
di produzione della DOP «Prosecco», rispettivamente degli articoli  5
e 6, relativamente al tenore degli zuccheri residui per la  tipologia
«Prosecco» spumante, e  dell'art.  8,  relativamente  ai  sistemi  di
chiusura previsti per  la  medesima  tipologia,  nel  rispetto  della
procedura di cui al citato decreto ministeriale 7 novembre 2012; 
  Visto il parere favorevole della Regione  Veneto  e  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia sulla citata proposta di modifica; 
  Atteso  che  la  citata  richiesta  di  modifica,  che   comportava
modifiche «non minori» ai sensi del regolamento CE  n.  607/2009,  e'
stata esaminata, nell'ambito della  procedura  nazionale  preliminare
prevista dal citato decreto ministeriale 7 novembre 2012, articoli 6,
7, 8 e 10 e, in particolare e' stato acquisito il  parere  favorevole
del Comitato nazionale vini DOP e IGP di cui all'art. 40 della  legge
12 dicembre 2016, n. 238, espresso nella riunione del 27 marzo 2019; 
  Considerato che ai sensi dei richiamati regolamenti UE n. 33/2019 e
n. 34/2019, entrati  in  vigore  il  14  gennaio  2019,  le  predette
modifiche «non minori» sono da considerare  «modifiche  ordinarie»  e
per le quali, ai fini della conclusione della procedura nazionale, si
e' ritenuto necessario  pubblicare  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana la proposta  di  modifica  in  questione  per  un
periodo di almeno trenta giorni, al fine di dar modo agli interessati
di presentare le eventuali osservazioni; 
  Atteso che, a seguito della pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
n. 110 del 13 maggio 2019, entro il termine previsto di trenta giorni
dalla  citata  data  di  pubblicazione  non  sono  pervenute  istanze
contenenti  osservazioni  sulla  citata  proposta  di  modifica   del
disciplinare, da parte di soggetti interessati; 
  Considerato che,  a  seguito  dell'esito  positivo  della  predetta
procedura nazionale di valutazione,  conformemente  all'art.  17  del
regolamento UE n.  33/2019  e  all'art.  10  del  regolamento  UE  n.
34/2019, sussistono i requisiti per approvare con il presente decreto
le «modifiche ordinarie» contenute nella citata domanda  di  modifica
del disciplinare di produzione della DOP dei  vini  «Prosecco»  e  il
relativo documento unico consolidato con le stesse modifiche; 
  Ritenuto  altresi'  di  dover  procedere  alla  pubblicazione   del
presente decreto di  approvazione  delle  «modifiche  ordinarie»  del
disciplinare di produzione in  questione  e  del  relativo  documento
unico consolidato, nonche' alla comunicazione delle stesse «modifiche
ordinarie» alla Commissione dell'Unione europea, tramite  il  sistema
informativo messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo  1,
lettera a) del regolamento UE n. 34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
Amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, lettera d); 
  Vista la direttiva direttoriale n. 19899 del 19  marzo  2019  della
direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare  e
dell'ippica, in particolare  l'art.  1,  comma  4,  con  la  quale  i
titolari degli uffici dirigenziali non generali, in  coerenza  con  i
rispettivi decreti di incarico, sono  autorizzati  alla  firma  degli
atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti  amministrativi  di
competenza; 
  Vista la nota del Ministro prot. n. 8326/2019  GAB  del  1°  agosto
2019, con  la  quale  sono  state  fornite  indicazioni  al  fine  di
assicurare  la   continuita'   dell'azione   amministrativa   e,   in
particolare, i dirigenti titolari degli uffici dirigenziali generali,
i cui incarichi sono giunti in scadenza, sono stati autorizzati,  per
un periodo non superiore ai quarantacinque  giorni,  «a  svolgere  le
attivita' amministrative e gestionali connesse alle funzioni allocate
negli uffici dagli stessi diretti, anche in relazione  alle  relative
direttive»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al disciplinare di produzione della DOP dei vini «Prosecco» sono
approvate le «modifiche ordinarie» di cui  alla  proposta  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  110  del  13
maggio 2019. 
  2. All'allegato A e' riportato il disciplinare di produzione  della
DOP dei vini «Prosecco» consolidato con: 
    le «modifiche  minori»,  approvate  con  i  decreti  ministeriali
richiamati in premessa; 
    le «modifiche non minori» di cui  ai  provvedimenti  ministeriali
richiamati in premessa,  considerate  «modifiche  ordinarie»  e  rese
applicabili nel territorio dell'Unione europea ai sensi dell'art. 61,
paragrafo 6, del regolamento UE n. 2019/33; 
    le «modifiche ordinarie» di cui al comma 1. 
  3. All'allegato B e' riportato il documento unico  consolidato  del
disciplinare della DOP dei vini «Prosecco».