Art. 2 
 
  1. Il presente decreto entra  in  vigore  a  livello  nazionale  il
giorno  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  2. Le «modifiche ordinarie»  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  sono
comunicate, entro trenta giorni dalla predetta data di pubblicazione,
alla Commissione dell'Unione europea tramite il  sistema  informativo
«e-Ambrosia» messo a disposizione ai sensi dell'art. 30, paragrafo 1,
lettera a) del regolamento  (UE)  n.  34/2019.  Le  stesse  modifiche
entrano in vigore nel territorio dell'Unione europea a seguito  della
loro  pubblicazione  da  parte  della  Commissione   nella   Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea, entro tre mesi dalla data della citata
comunicazione. 
  3. Fatto salvo quanto previsto  ai  commi  1  e  2,  le  «modifiche
ordinarie» di cui all'art. 1, comma 1, sono applicabili  a  decorrere
dalla campagna vendemmiale 2019/2020. Inoltre,  le  stesse  modifiche
sono applicabili anche nei riguardi delle  partite  di  vino  atte  a
diventare DOP  «Prosecco»  provenienti  dalle  campagne  2018/2019  e
precedenti  che   siano   in   possesso   dei   requisiti   stabiliti
nell'allegato disciplinare consolidato. 
  4. L'elenco dei codici, previsto dall'art. 18, comma 6, del decreto
ministeriale 16  dicembre  2010,  e'  aggiornato  in  relazione  alle
modifiche di cui all'art. 1. 
  5. Il presente decreto e  il  disciplinare  consolidato  della  DOP
«Prosecco», di cui all'art. 1 saranno pubblicati  sul  sito  internet
del Ministero - Sezione qualita' - vini DOP e IGP. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 8 agosto 2019 
 
                                                Il dirigente: Polizzi