(Allegato A-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    1. Le condizioni ambientali e di coltura  dei  vigneti  destinati
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Prosecco» devono essere quelle tradizionali della zona, e  comunque,
atte  a  conferire  alle  uve  ed  al  vino  derivato  le  specifiche
caratteristiche di qualita'. 
    2. Sono pertanto da considerarsi idonei i terreni ben esposti  ad
esclusione di quelli ad alta  dotazione  idrica  con  risalita  della
falda e quelli torbosi. 
    3. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i  sistemi  di
potatura devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e del vino. Per i vigneti
piantati dopo l'approvazione del presente disciplinare  sono  ammesse
solo le forme di allevamento a  spalliera  semplice  e  doppia  e  la
densita' minima di impianto per ettaro non deve  essere  inferiore  a
2.300 ceppi. Sono esclusi gli impianti  espansi  come  le  pergole  o
quelli a raggi. Tuttavia tali vigneti, se piantati prima dell'entrata
in vigore  del  disciplinare  di  produzione  approvato  con  decreto
ministeriale  17  luglio  2009,  possono  essere   autorizzati   alla
produzione della denominazione a condizione che sia garantita con  la
tradizionale potatura una carica massima di 80.000 gemme ad ettaro. 
    4. Le Regioni Veneto e  Friuli-Venezia  Giulia  su  proposta  del
consorzio di tutela della denominazione, sentite le organizzazioni di
categoria interessate,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto  con   univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono
stabilire limiti, anche temporanei,  all'iscrizione  delle  superfici
all'apposito  albo  dei  vigneti.  Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate   al   Ministero   delle
politiche  agricole,  alimentari,  forestali  e  del  turismo  ed  al
competente organismo di controllo. 
    5. E' vietata ogni pratica di forzatura; e'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    6. La resa massima di uva ammessa per la produzione dei  vini  di
cui all'art. 1 non deve essere superiore a tonnellate 18  per  ettaro
di vigneto a coltura specializzata. A detto limite, anche  in  annate
eccezionalmente  favorevoli,  la   resa   dovra'   essere   riportata
attraverso una accurata cernita delle uve, purche' la produzione  non
superi del 20% il limite medesimo. Tale quota di prodotto non puo' in
ogni caso essere destinata alla  produzione  di  vini  a  indicazione
geografica tipica con riferimento al nome della varieta' Glera oppure
a vino spumante varietale sempre con il nome della medesima varieta'.
Inoltre le Regioni  Veneto  e  Friuli-Venezia  Giulia,  su  richiesta
motivata del consorzio di  tutela  e  sentite  le  organizzazioni  di
categoria   interessate,   prima   della   vendemmia,   con    propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,   possono   stabilire    ulteriori    diverse
utilizzazioni/destinazioni delle succitate uve. Le Regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia su  proposta  del  consorzio  di  tutela  della
denominazione, sentite le organizzazioni  di  categoria  interessate,
prima della vendemmia,  con  propri  provvedimenti,  da  adottare  di
concerto  con  univoci   criteri   tecnico-amministrativi,   possono,
altresi', stabilire un limite massimo di  utilizzazione  di  uva  per
ettaro  per  la  produzione  dei  vini  a  denominazione  di  origine
controllata  «Prosecco»  inferiore  a  quello  fissato  dal  presente
disciplinare. Le regioni  sono  tenute  a  dare  comunicazione  delle
disposizioni  adottate  al  Ministero  per  le   politiche   agricole
alimentari, forestali e del turismo ed  al  competente  organismo  di
controllo. 
    7. In annate particolarmente  favorevoli,  le  Regioni  Veneto  e
Friuli-Venezia Giulia - su proposta del consorzio di tutela,  sentite
le organizzazioni di categoria interessate - prima  della  vendemmia,
con propri provvedimenti, da adottare di concerto con univoci criteri
tecnico-amministrativi, possono altresi' aumentare, anche per singole
tipologie, sino ad un massimo del 20 per cento  la  resa  massima  ad
ettaro da destinare a riserva vendemmiale, ai sensi  della  normativa
vigente, fermo restando il limite massimo di cui al comma 6, oltre il
quale non e' consentito ulteriore  supero.  L'utilizzo  dei  predetti
mosti  e  dei  vini  e'  regolamentato  secondo  quanto  previsto  al
successivo art. 5 (commi 7 e  8).  Le  regioni  sono  tenute  a  dare
comunicazione  delle  disposizioni  adottate  al  Ministero  per   le
politiche  agricole  alimentari,  forestali  e  del  turismo  ed   al
competente organismo di controllo. 
    8. Le uve destinate alla vinificazione del vino  a  denominazione
di  origine  controllata  «Prosecco»  devono  assicurare  un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 9,50% vol. Le uve destinate
alla produzione dei  vini  a  denominazione  di  origine  controllata
«Prosecco»  spumante  e  frizzante  devono   assicurare   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo  del  9,0%  vol.,  purche'  la
destinazione delle uve atte ad essere elaborate  venga  espressamente
indicata nei documenti ufficiali di cantina e nella denuncia  annuale
delle uve.