(Allegato A-art. 5)
                               Art. 5. 
                     Norme per la vinificazione 
 
    1. Le operazioni di vinificazione delle uve di  cui  all'art.  2,
ivi comprese le  operazioni  di  elaborazione  del  vino  spumante  e
frizzante, ossia le pratiche enologiche per la presa di spuma  e  per
la stabilizzazione, la dolcificazione nelle  tipologie  ove  ammessa,
nonche' le  operazioni  di  imbottigliamento  e  di  confezionamento,
devono essere  effettuate  nel  territorio  di  cui  all'art.  3  del
presente  disciplinare.  Tali  operazioni  possono  essere   altresi'
effettuate in cantine aziendali o cooperative situate nel  territorio
amministrativo dei comuni della Provincia di Verona confinanti con la
zona di produzione delimitata  all'art.  3,  limitatamente  alle  uve
provenienti da vigneti in conduzione al 30 novembre 2011. 
    2.  Tuttavia,  tenuto  conto  delle  situazioni  tradizionali  di
produzione, le operazioni di elaborazione delle tipologie  «Prosecco»
spumante e «Prosecco» frizzante, ivi compresa la pratica prevista dal
comma 6 del  presente  articolo,  nelle  tipologie  ove  e'  ammessa,
nonche' il relativo imbottigliamento, possono essere effettuate,  con
autorizzazioni individuali, rilasciate dal Ministero delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  previo  parere  delle
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, anche in stabilimenti situati
nelle province confinanti  con  l'area  di  cui  al  primo  comma,  a
condizione che  le  relative  ditte  presentino  richiesta  motivata,
corredata da apposita  documentazione  atta  a  provare  l'uso  delle
tradizionali pratiche di cui  trattasi  in  maniera  continuativa  da
almeno 5 campagne vitivinicole antecedenti all'entrata in vigore  del
presente disciplinare approvato con decreto  ministeriale  17  luglio
2009. 
    3.  Puo'  essere  altresi'  consentito  che  le   operazioni   di
elaborazione  delle  tipologie  «Prosecco»  spumante   e   «Prosecco»
frizzante, ivi compresa la pratica prevista dal comma 6 del  presente
articolo,  nelle  tipologie  ove  e'  ammessa,  nonche'  il  relativo
imbottigliamento, qualora si  tratti  di  pratiche  tradizionali,  in
essere in  una  determinata  zona,  antecedenti  al  1°  marzo  1986,
conformemente alla specifica normativa comunitaria, siano  effettuate
anche al di fuori della zona  di  cui  al  comma  2,  con  specifiche
autorizzazioni individuali rilasciate dal Ministero  delle  politiche
agricole alimentari, forestali e del  turismo,  previo  parere  delle
Regioni Veneto e Friuli-Venezia Giulia, a condizione che: 
      la richiesta  sia  presentata  dalle  ditte  interessate  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione
del presente disciplinare; 
      la richiesta  di  cui  sopra  sia  corredata  da  una  motivata
documentazione atta a provare l'uso delle  tradizionali  pratiche  di
cui  trattasi  in  maniera  continuativa   da   almeno   5   campagne
vitivinicole  antecedenti  l'entrata  in  vigore   del   disciplinare
approvato con decreto ministeriale 17 luglio 2009. 
    4. La tipologia spumante deve essere ottenuta esclusivamente  per
fermentazione naturale a mezzo autoclave, utilizzando i mosti o  vini
ottenuti dalle uve delle  varieta'  indicate  all'art.  2  aventi  un
titolo alcolometrico volumico naturale non inferiore a 9%  vol.  Tale
tipologia deve essere commercializzata nei tipi  brut  nature,  extra
brut, brut, extra dry, dry e demisec.  La  tipologia  frizzante  deve
essere  ottenuta  esclusivamente  per   fermentazione   naturale   in
bottiglia o a mezzo autoclave, utilizzando i mosti  o  vini  ottenuti
dalle uve  delle  varieta'  indicate  all'art.  2  aventi  un  titolo
alcolometrico volumico minimo naturale non inferiore a 9% vol. 
    5. La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore  al
75%. Qualora tale resa superi i limiti di cui sopra indicati, ma  non
oltre l'80%, l'eccedenza non  avra'  diritto  alla  denominazione  di
origine. Tale  quota  di  prodotto  non  puo'  in  ogni  caso  essere
destinata alla produzione di vini a indicazione geografica tipica con
riferimento al nome della  varieta'  Glera  oppure  a  vino  spumante
varietale sempre con il nome della medesima varieta'. Qualora la resa
uva/vino superi l'80% decade il diritto alla denominazione di origine
controllata per tutto il prodotto. 
    6. Nelle partite di prodotto destinate alla preparazione del vino
spumante di cui all'art.  1  e'  consentita  l'aggiunta  di  prodotti
ottenuti dalla vinificazione di uve Chardonnay, Pinot  bianco,  Pinot
grigio e Pinot nero (vinificato in bianco), da sole o congiuntamente,
in quantita' non superiore al 15%, a condizione che il  vigneto,  dal
quale provengono le uve  Glera  impiegate  nella  vinificazione,  sia
coltivato in purezza varietale o comunque  che  la  presenza  di  uve
delle varieta' minori, di cui all'art. 2,  comma  1,  in  aggiunta  a
quelle consentite per tale pratica, non  superi  la  percentuale  del
15%. 
    7. I mosti ed i vini ottenuti dai quantitativi di  uva  eccedenti
la resa di cui all'art. 4, comma 6, secondo capoverso, sono  bloccati
sfusi e  non  possono  essere  utilizzati  prima  delle  disposizioni
regionali di cui al successivo comma. 
    8.  Le  Regioni  Friuli-Venezia  Giulia  e  Veneto,  con   propri
provvedimenti,  da  adottare  di   concerto   con   univoci   criteri
tecnico-amministrativi,  su  proposta   del   consorzio   di   tutela
conseguente alle verifiche delle condizioni produttive e di  mercato,
provvedono a destinare tutto o parte dei  quantitativi  dei  mosti  e
vini di cui al precedente comma, alla certificazione a  denominazione
di origine controllata. In assenza dei  provvedimenti  delle  Regioni
Friuli-Venezia Giulia e Veneto tutti i mosti e vini eccedenti la resa
di  cui  sopra,  oppure  la  parte  di  essi  non   interessata   dai
provvedimenti, sono  classificati  secondo  le  disposizioni  di  cui
all'art. 4, comma 6, primo capoverso, terza frase.