Allegato Al Presidente della Repubblica Nel Comune di Torretta (Palermo), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 18 giugno 2018, sono state riscontrate forme di ingerenza da parte della criminalita' organizzata che compromettono la libera determinazione e l'imparzialita' dell'amministrazione nonche' il buon andamento ed il funzionamento dei servizi con grave pregiudizio dell'ordine e della sicurezza pubblica. Il 17 luglio u.s., all'esito di una vasta operazione di polizia giudiziaria svolta dalla sezione criminalita' organizzata della Polizia di Stato e dalla squadra mobile di Palermo, e' stata data esecuzione ad un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa, tra gli altri, nei confronti del sindaco del Comune di Torretta, indagato per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa. Le complesse attivita' d'indagine, che hanno dato luogo al menzionato provvedimento cautelare, hanno consentito di delineare gli stretti rapporti intercorsi tra l'attuale sindaco ed un esponente della locale famiglia mafiosa durante la campagna elettorale del 2018 evidenziando come gli stessi abbiano inciso sulle scelte relative alle alleanze ed ai soggetti da inserire nelle liste elettorali. Tenuto conto della valenza dei riscontri investigativi e degli elementi fattuali in possesso delle forze dell'ordine, il prefetto di Palermo, acquisito il parere del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica nelle riunioni del 18 e 22 luglio c.a., all'ultima delle quali ha partecipato il procuratore aggiunto della locale direzione distrettuale antimafia, ha predisposto l'allegata relazione in data 19 luglio 2019, che costituisce parte integrante della presente proposta. Nel documento si da' atto della sussistenza di concreti, univoci e rilevanti elementi su collegamenti diretti ed indiretti degli amministratori con la criminalita' organizzata di tipo mafioso e su forme di condizionamento degli stessi, riscontrando, pertanto, i presupposti per l'applicazione della misura prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Il consiglio comunale di Torretta, peraltro, e' gia' stato sciolto con decreto del Presidente della Repubblica in data 28 novembre 2005 ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Come emerge dai contenuti dell'ordinanza di custodia cautelare, al primo cittadino - attualmente al suo secondo mandato consecutivo essendo stato eletto per la prima volta nel 2013 e nuovamente nella successiva tornata elettorale del giugno 2018 - viene contestato di aver contribuito, nella sua qualita' di esponente politico di rilievo del comune, a conservare e rafforzare le capacita' operative della famiglia mafiosa di Torretta e di altre articolazioni territoriali di «cosa nostra» nonche' al raggiungimento degli scopi criminali da tale associazione perseguiti tra i quali l'acquisizione in modo diretto o indiretto della gestione o comunque del controllo di attivita' economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici al fine di realizzare profitti o vantaggi ingiusti per se o per altri. Nel menzionato provvedimento cautelare viene evidenziato inoltre che le condotte del sindaco sono state finalizzate ad impedire o ostacolare il libero esercizio del voto o a procurare voti per se' o altri in occasione di consultazioni elettorali, asservendo la propria posizione di candidato alla carica di sindaco agli interessi della locale articolazione di «cosa nostra», assecondandone nel corso della campagna elettorale le indicazioni sulle alleanze politiche, sui soggetti da inserire in lista nonche' sulla nomina dei componenti della futura giunta comunale. Piu' specificamente il sindaco, in cambio del sostegno elettorale, prometteva che, una volta eletto avrebbe favorito la locale cosca mafiosa nei futuri rapporti con l'amministrazione e consentiva altresi', alla medesima organizzazione criminale di dare indicazioni sul consigliere comunale da eleggere alla carica di presidente del consiglio, sulla nomina dei componenti della giunta comunale nonche' sui dirigenti degli uffici, accogliendo e facendo sue tali indicazioni e, dunque, consentendo alla locale famiglia mafiosa di determinare l'azione politica e amministrativa dell'ente comunale. La relazione del prefetto si sofferma inoltre sulla figura di un esponente di rilievo della locale famiglia mafiosa e pone in rilievo come quest'ultimo abbia esercitato un occulto potere di controllo infiltrandosi all'interno dell'apparato politico-amministrativo del comune. Fonti tecniche di prova, richiamate nel provvedimento del giudice per le indagini preliminari, attestano che l'azione del menzionato esponente mafioso, esercitata con l'ausilio di soggetti pregiudicati riconducibili alla cosca egemone, non si e' limitata ad un mero sostegno elettorale in favore del candidato sindaco ma si e' concretizzata in una piu' generale strategia di controllo totalitario dell'ente comunale volta a garantire futuri illeciti vantaggi per il sodalizio criminale. In relazione a tale ultimo aspetto le risultanze dell'indagine giudiziaria hanno fatto emergere che il primo cittadino si e' attivato per far conseguire vantaggi ingiusti ai partecipi dell'associazione mafiosa ed a soggetti alla stessa contigui, favorendo anche l'assunzione di personale presso il Comune di Torretta nonche' il pagamento di un credito in favore di una persona, «con le aggravanti rappresentate dall'essere "cosa nostra" un'associazione armata volta a commettere delitti, nonche' ad assumere e mantenere il controllo di attivita' economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa». Lo stesso giudice per le indagini preliminari, nel rassegnare le proprie conclusioni, evidenzia che l'esame delle prove raccolte nel corso delle indagini consente di affermare che il primo cittadino non si e' limitato a stringere un accordo diretto ad ottenere sostegno elettorale in cambio della propria disponibilita' a soddisfare, una volta eletto, gli interessi della consorteria criminale - condotta gia' di per se' astrattamente idonea ad integrare il concorso eventuale nel reato associativo - ma si e' posto come vero e proprio punto di riferimento della locale consorteria e suo referente politico, consentendo alla medesima cosca, come evidenziato, di' dare indicazioni in ordine alla composizione degli organi dell'ente e dell'apparato burocratico e quindi a determinare l'azione politica ed amministrativa, con cio' abdicando, consapevolmente, alla sua carica rappresentativa in favore dell'associazione «cosa nostra». Le circostanze, analiticamente esaminate e dettagliatamente riferite nella relazione del prefetto, hanno rivelato una serie di condizionamenti nell'amministrazione comunale di Torretta volti a perseguire fini diversi da quelli istituzionali che hanno determinato lo svilimento e la perdita di credibilita' dell'istituzione locale, nonche' il pregiudizio degli interessi della collettivita', rendendo necessario l'intervento dello Stato per assicurare la riconduzione dell'ente alla legalita' Ritengo, pertanto, che ricorrano le condizioni per l'adozione del provvedimento di scioglimento del consiglio comunale di Torretta (Palermo), ai sensi dell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, si rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi. Roma, 5 agosto 2019 Il Ministro dell'interno: Salvini