(Allegato 1-art. 4)
                               Art. 4. 
                      Norme per la viticoltura 
 
    Le condizioni ambientali di coltura dei  vigneti  destinati  alla
produzione dei vini a denominazione di origine  controllata  «Arcole»
devono essere quelle tradizionali della  zona  e,  comunque,  atte  a
conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. 
    I   terreni   devono   presentare   composizione   argillosa    o
argilloso-sabbiosa o sabbiosa. 
    Sono pertanto da considerarsi esclusi , quelli ubicati in terreni
di natura torbosa, limosa o eccessivamente umidi e fertili. 
    Le  viti  devono  essere  allevate  esclusivamente  a   spalliera
semplice o doppia, ad esclusione  della  varieta'  Garganega  per  la
quale e' consentito l'uso della pergola nelle sue varie forme. 
    E' fatto obbligo nella conduzione delle pergole  la  tradizionale
potatura,  a  secco  ed  in  verde,  che  assicuri  l'apertura  della
vegetazione nell'interfila. 
    E' fatto obbligo per tutti i vigneti piantati dopo l'approvazione
del presente  disciplinare,  qualsiasi  sia  la  varieta'  coltivata,
prevedere un numero di ceppi per ettaro non  inferiore  a  3.500,  ad
esclusione della varieta' Garganega per la quale il numero  di  ceppi
per ettaro non puo' essere inferiore a 3.000. 
    I sesti d'impianto,  le  forme  d'allevamento  ed  i  sistemi  di
potatura,  devono  essere  comunque  atti   a   non   modificare   le
caratteristiche delle uve e del vino. 
    E' vietata ogni pratica  di  forzatura.  E'  tuttavia  consentita
l'irrigazione di soccorso. 
    La produzione massima di uva per ettaro in coltura  specializzata
delle varieta' di viti destinate alla  produzione  dei  vini  di  cui
all'art. 2 e i  rispettivi  titoli  alcolometrici  volumici  naturali
minimi sono i seguenti: 
 
=====================================================================
|                 |                              | titolo alc vol.  |
|    Vitigni      |     prod/max uva ton/ha      |   nat. minimo    |
+=================+==============================+==================+
| Garganega       |              18              |              9.50|
+-----------------+------------------------------+------------------+
| Pinot Grigio    |              15              |             10.00|
+-----------------+------------------------------+------------------+
| Chardonnay      |              18              |             10.00|
+-----------------+------------------------------+------------------+
| Merlot          |              16              |             10.00|
+-----------------+------------------------------+------------------+
 
    Per la produzione massima ad ettaro  e  il  titolo  alcolometrico
volumico naturale minimo delle uve destinate alla produzione dei vini
delle tipologie «Bianco» (anche nelle versioni passito,  frizzante  e
spumante) e «Rosso» e «Rosato» (anche nella versione  frizzante),  si
fa riferimento ai limiti stabiliti per ciascuna delle varieta' che le
compongono. 
    Le uve destinate alla produzione delle tipologie  Rosso,  Merlot,
designate  con  il  termine  «riserva»   devono   avere   un   titolo
alcolometrico volumico naturale minimo di 11,00% vol e una produzione
di uva di 16 ton per ettaro. 
    Le uve destinate alla produzione della  tipologia  «Arcole»  Nero
devono avere un titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo  di
11,00% vol e una produzione di uva di 16 ton per ettaro. 
    Le uve dei vini  destinati  alla  produzione  dei  vini  spumanti
potranno avere  un  titolo  alcolometrico  volumico  naturale  minimo
inferiore dello 0,5% rispetto a quello sopra specificato, purche'  la
destinazione delle uve atte ad essere elaborate, venga  espressamente
indicata nella denuncia annuale delle uve. 
    In annate con andamenti climatici particolarmente sfavorevoli  e'
ammessa, con provvedimento della regione Veneto, adottato secondo  le
procedure della legge n. 238/2016 - art. 35, comma  1,  la  riduzione
del titolo alcolometrico volumico naturale minimo delle uve destinate
alla produzione dei vini di cui alla presente denominazione. 
    Nelle annate  favorevoli,  i  quantitativi  di  uva  ottenuti  da
destinare  alla  produzione  del  vino  a  denominazione  di  origine
controllata «Arcole», devono essere riportati nei limiti di cui sopra
purche' la produzione globale non superi del 20% i  limiti  medesimi,
fermo restando i limiti resa  uva/vino  per  i  quantitativi  di  cui
trattasi. 
    La Regione Veneto con proprio  decreto,  ai  sensi  dell'art.  39
della legge n. 238/2016 , su proposta del  consorzio  di  tutela,  di
anno in anno, prima della vendemmia puo' stabilire i  limiti  massimi
di resa di uva ad ettaro, classificabile per la produzione  dei  vini
destinati  a  produrre  la  denominazione  di   origine   controllata
«Arcole», inferiori a quelli fissati  nel  presente  disciplinare  di
produzione, dandone  comunicazione  immediata  al  Ministero  per  le
politiche agricole alimentari, forestali e del turismo.