IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e di disabilita'», convertito, con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 14 agosto 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 novembre 2018, recante «Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali al Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97», registrato dalla Corte dei conti il 4 dicembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2018; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 2019, n. 25, recante l'organizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'art. 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, registrato dalla Corte dei conti il 20 marzo 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 28 marzo 2019; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 2018, con il quale il senatore Gian Marco Centinaio e' nominato Ministro delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, registrato dalla Corte dei conti il 1° giugno 2018; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2019, registrato dalla Corte dei conti il 20 maggio 2019, con il quale e' stato conferito alla dottoressa Caterina Cittadino, dirigente di prima fascia, dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'incarico di Capo del Dipartimento del turismo del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo; Visto l'art. 1 della legge 4 agosto 1955, n. 702, che prevede lo stanziamento per la concessione di contributi a favore di enti pubblici e di diritto pubblico, per iniziative e/o manifestazioni che interessino il movimento turistico; Visto l'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44, che ha ampliato le finalita' dell'intervento di cui alla citata legge n. 702/55 anche al fine di soddisfare le esigenze connesse con il processo di destagionalizzazione del movimento turistico, nonche' quelle inerenti all'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario, e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, estendendo il contributo stesso anche agli Enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute; Visto l'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174 che prevede la concessione di contributi «una tantum», a favore di enti che senza scopo di lucro svolgano attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri od il turismo sociale o giovanile; Visto lo stanziamento assegnato per le finalita' di cui alle leggi in parola; Ravvisata la necessita' di dettare una disciplina per la concessione dei contributi di cui alle predette leggi n. 702/55 e successive modificazioni e integrazioni e n. 174/58; E m a n a il seguente decreto: Art. 1 Disciplina per l'attivita' di concessione dei contributi di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 702, all'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44 e della legge 4 marzo 1958, n. 174. 1. Il presente decreto disciplina la concessione dei contributi dello Stato a favore di: a) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute per iniziative e/o manifestazioni turistiche che interessino il movimento turistico ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 702 e successive modificazioni e integrazioni; b) enti pubblici e di diritto pubblico, enti morali e organizzazioni cooperative nazionali debitamente riconosciute ai fini dell'attuazione di iniziative di istruzione e qualificazione nel settore del turismo e dell'industria alberghiera, anche a livello universitario e di iniziative promozionali del movimento cooperativo a livello nazionale ed internazionale, ai sensi dell'art. 8 della legge 22 febbraio 1982, n. 44; c) enti senza scopo di lucro che svolgono attivita' dirette ad incrementare il movimento dei forestieri o il turismo sociale o giovanile, ai sensi dell'art. 12 della legge 4 marzo 1958, n. 174