Art. 3 Ulteriori disposizioni volte a garantire la piena operativita' del servizio nazionale della protezione civile in attuazione dell'art. 5, comma 5 dell'ordinanza n. 392/2016. 1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza: a) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c) e comma 3, lettere b) e c) dell'ordinanza n. 396/2016, cosi' come modificate dall'art. 7, comma 2 dell'ordinanza n. 400/2016 si applicano limitatamente al personale in servizio presso le strutture di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche e Umbria, presso le province e i comuni delle predette regioni e presso il Dipartimento della protezione civile e sono ridotte nella misura del 50%; b) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7 dell'ordinanza n. 396/2016 cosi' come modificate dall'art. 7, comma 5 dell'ordinanza n. 400/2016 sono ridotte nella misura del 50%; c) le disposizioni di cui all'art. 2, commi 1, 4 e 5 dell'ordinanza n. 405/2016 sono ridotte nella misura del 50%; d) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5 dell'ordinanza n. 396/2016 cessano di avere efficacia. 2. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), ove riferite all'impiego sui territori interessati dagli eventi sismici di cui alla presente ordinanza, si applicano esclusivamente al personale ivi inviato in missione.