Art. 3 
 
 
Ulteriori disposizioni volte a garantire la  piena  operativita'  del
  servizio nazionale della protezione civile in attuazione  dell'art.
  5, comma 5 dell'ordinanza n. 392/2016. 
 
  1. A far data dalla pubblicazione della presente ordinanza: 
    a) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, lettere b) e c)  e
comma 3, lettere b) e  c)  dell'ordinanza  n.  396/2016,  cosi'  come
modificate  dall'art.  7,  comma  2  dell'ordinanza  n.  400/2016  si
applicano limitatamente al personale in servizio presso le  strutture
di protezione civile delle Regioni Lazio, Abruzzo, Marche  e  Umbria,
presso le province e i comuni delle  predette  regioni  e  presso  il
Dipartimento della protezione civile e sono ridotte nella misura  del
50%; 
    b) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 7  dell'ordinanza  n.
396/2016 cosi' come modificate dall'art. 7, comma 5 dell'ordinanza n.
400/2016 sono ridotte nella misura del 50%; 
    c)  le  disposizioni  di  cui  all'art.  2,  commi  1,  4   e   5
dell'ordinanza n. 405/2016 sono ridotte nella misura del 50%; 
    d) le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5  dell'ordinanza  n.
396/2016 cessano di avere efficacia. 
  2. Le disposizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c),  ove
riferite all'impiego sui territori interessati dagli  eventi  sismici
di cui  alla  presente  ordinanza,  si  applicano  esclusivamente  al
personale ivi inviato in missione.