Art. 5 Disposizioni finanziarie 1. Alle misure disciplinate nella presente ordinanza strettamente derivanti dall'esigenza di far fronte alla situazione emergenziale, nel quadro di quanto previsto ai sensi dell'art. 1, comma 3 dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo di euro 964.530,00 a valere sulle risorse stanziate per l'emergenza con i provvedimenti di cui in premessa. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 agosto 2019 Il Capo del Dipartimento: Borrelli