Art. 5 
 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Alle misure disciplinate nella presente  ordinanza  strettamente
derivanti dall'esigenza di far fronte alla  situazione  emergenziale,
nel  quadro  di  quanto  previsto  ai  sensi  dell'art.  1,  comma  3
dell'ordinanza n. 388/2016, si provvede, nel limite massimo  di  euro
964.530,00 a valere sulle risorse stanziate  per  l'emergenza  con  i
provvedimenti di cui in premessa. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 23 agosto 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli