Art. 4 Determinazione delle minori entrate 1. Le minori entrate relative all'applicazione delle esenzioni dall'ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in base alla procedura di cui ai commi seguenti facendo riferimento alle somme accertate contabilmente per l'esercizio 2018 per le medesime fattispecie imponibili divenute esenti. 2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono comunicate dagli enti locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata, con termini e modalita' che saranno determinati con provvedimento del direttore generale delle finanze. Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia' inviati con modalita' diverse. 3. Con riferimento all'annualita' 2019, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale un acconto sulla base delle stime elaborate e trasmesse dal Ministero dell'economia e delle finanze tenendo conto dei dati di rendiconto dell'ultimo anno disponibile per un ammontare complessivo non superiore al quaranta per cento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 4. L'importo dovuto per gli anni 2019 e 2020 e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una metodologia condivisa con l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al comma 2, della loro coerenza con le risultanze contabili dell'ultimo anno disponibile e nei limiti delle risorse allo scopo iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero dell'interno gli importi dovuti per gli anni 2019 e 2020 e il conguaglio, anche negativo, per l'anno 2019, al netto di quanto gia' erogato ai sensi del comma 3. Conseguentemente, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale il saldo ancora dovuto per l'anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme in caso di conguaglio negativo. 6. Sulla base della comunicazione di cui al comma 5, il Ministero dell'interno eroga con decreto dirigenziale le somme dovute per l'anno 2020. 7. In caso di incapienza delle somme stanziate l'erogazione dei rimborsi e' effettuata in misura proporzionale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 agosto 2019 Il Ministro dell'economia e delle finanze Tria Il Ministro dell'interno Salvini