Art. 4 
 
 
                 Determinazione delle minori entrate 
 
  1. Le minori  entrate  relative  all'applicazione  delle  esenzioni
dall'ICP, dal CIMP, dalla TOSAP e dal COSAP sono determinate in  base
alla procedura di cui ai  commi  seguenti  facendo  riferimento  alle
somme accertate contabilmente per l'esercizio 2018  per  le  medesime
fattispecie imponibili divenute esenti. 
  2. Le minori entrate di cui al comma 1 sono comunicate  dagli  enti
locali al Dipartimento delle finanze, esclusivamente a mezzo di posta
elettronica  certificata,  con  termini  e  modalita'   che   saranno
determinati con provvedimento del direttore generale  delle  finanze.
Non sono ritenuti validi i dati inviati o gia' inviati con  modalita'
diverse. 
  3. Con riferimento all'annualita' 2019, il  Ministero  dell'interno
eroga con decreto dirigenziale un  acconto  sulla  base  delle  stime
elaborate e trasmesse dal Ministero  dell'economia  e  delle  finanze
tenendo conto dei dati di rendiconto dell'ultimo anno disponibile per
un ammontare complessivo non superiore al quaranta  per  cento  delle
risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno
in applicazione degli articoli 25, comma 2 e 29, comma 1, lettera d),
del decreto-legge n. 32  del  2019,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. 
  4. L'importo dovuto per gli anni 2019 e  2020  e'  determinato  dal
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  sulla   base   di   una
metodologia condivisa con l'Associazione  nazionale  comuni  italiani
(ANCI), tenendo conto delle comunicazioni di cui al  comma  2,  della
loro  coerenza  con  le   risultanze   contabili   dell'ultimo   anno
disponibile e nei limiti delle  risorse  allo  scopo  iscritte  nello
stato di previsione del Ministero dell'interno. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze comunica al Ministero
dell'interno gli importi dovuti  per  gli  anni  2019  e  2020  e  il
conguaglio, anche negativo, per l'anno 2019, al netto di quanto  gia'
erogato  ai  sensi  del  comma  3.  Conseguentemente,  il   Ministero
dell'interno eroga con decreto dirigenziale il  saldo  ancora  dovuto
per l'anno 2019 ovvero provvede al recupero delle somme  in  caso  di
conguaglio negativo. 
  6. Sulla base della comunicazione di cui al comma 5,  il  Ministero
dell'interno eroga con  decreto  dirigenziale  le  somme  dovute  per
l'anno 2020. 
  7. In caso di incapienza delle  somme  stanziate  l'erogazione  dei
rimborsi e' effettuata in misura proporzionale. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 14 agosto 2019 
 
                                            Il Ministro dell'economia 
                                                 e delle finanze      
                                                      Tria            
Il Ministro dell'interno 
        Salvini