Art. 2 
 
                       Attivita' dei cassieri 
 
  1. A decorrere  dal  1°  gennaio  2020  le  banche  incaricate  del
servizio di cassa delle Autorita'  di  cui  all'art.  1  non  possono
accettare mandati di pagamento e  ordinativi  di  incasso  privi  del
codice gestionale o trasmessi  con  modalita'  differenti  da  quelle
previste dal medesimo art. 1, comma 2, lettera b). 
  2. I cassieri provvedono a trasmettere quotidianamente  alla  Banca
dati SIOPE gli incassi ed i pagamenti codificati, secondo  le  Regole
di colloquio  tesorieri  -  Banca  d'Italia,  consultabili  nel  sito
internet  della  Ragioneria  generale  dello  Stato   dedicato   alla
rilevazione SIOPE, fino al 31 dicembre 2021. 
  3. Ai fini della trasmissione dei dati al SIOPE, ciascuna Autorita'
e' identificata da un codice  assegnato  dall'Istituto  nazionale  di
statistica (ISTAT), nel sito internet della Ragioneria generale dello
Stato dedicato alla rilevazione SIOPE. I cassieri chiedono il  codice
delle Autorita' di nuova istituzione, e segnalano eventuali modifiche
anagrafiche       successive       all'indirizzo       di        mail
igepa.relcassa@mef.gov.it,. A tal fine il cassiere comunica il codice
fiscale  dell'Autorita'  e  la  legge  o  il  provvedimento  che   ha
determinato la variazione anagrafica. 
  4. Gli incassi effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza di ordinativo di incasso, sono codificati dai cassieri con il
codice previsto per gli «incassi in attesa di regolarizzazione» o per
«gli incassi da regolarizzare derivanti da anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi ordinativi di  incasso  da  parte
dell'ente, tali codici sono sostituiti  da  quelli  definitivi  senza
modificare la data originale dell'incasso. A  tal  fine  il  cassiere
evita di sostituire i provvisori  originariamente  emessi  con  nuovi
provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
  5. I pagamenti effettuati, ai sensi  della  normativa  vigente,  in
assenza del titolo di pagamento, sono codificati dai cassieri con  il
codice previsto per i «pagamenti in attesa di regolarizzazione» o per
i «pagamenti da regolarizzare per pignoramenti» o per «i pagamenti da
regolarizzare derivanti dal rimborso delle anticipazioni di cassa». A
seguito dell'emissione dei relativi  titoli  di  pagamento  da  parte
dell'Autorita', tali codici  sono  sostituiti  da  quelli  definitivi
senza modificare la data originale  del  pagamento.  A  tal  fine  il
cassiere evita di sostituire i provvisori originariamente emessi  con
nuovi provvisori, se non per ovviare ad errori materiali. 
  6. Fino al 31 dicembre 2021, i cassieri trasmettono alla banca dati
SIOPE, entro il giorno 20 di ogni mese,  le  informazioni  codificate
sulla  consistenza  delle  disponibilita'   liquide   delle   singole
Autorita' alla fine del mese precedente, secondo lo  schema  previsto
all'allegato «B» al presente decreto. Entro lo  stesso  termine,  gli
enti   comunicano   le   informazioni   sulla    consistenza    delle
disponibilita' finanziarie depositate, alla fine del mese precedente,
presso altri istituti di credito, al loro cassiere che provvede  alla
trasmissione di tali dati al SIOPE. 
  7. Le operazioni da cui non derivano effettivi incassi o pagamenti,
in quanto determinate da ordinativi di entrata  o  di  spesa  che  si
compensano totalmente, eseguite dal cassiere nell'anno  successivo  a
quello cui sono imputati i relativi titoli di incasso e di pagamento,
sono  trasmesse  al  Siope  con  la  data  contabile   corrispondente
all'ultimo  giorno  dell'esercizio  finanziario  chiuso   (cd.   data
contabile fittizia).