IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 27  settembre  2018,
registrato, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30
giugno 2011, n. 123, dall'Ufficio centrale  del  bilancio  presso  il
Ministero della salute in data 4 ottobre 2018, al n. 1011, con cui il
dott. Luca Li Bassi e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia
italiana del farmaco e il relativo contratto  individuale  di  lavoro
con decorrenza 17 ottobre 2018, data di  effettiva  assunzione  delle
funzioni; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento  all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, legge 24  novembre  2003,  n.  326,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale  del  30  novembre  2007,  n.  279,  recante
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  Codice  comunitario
concernente i medicinali  per  uso  umano,  nonche'  della  direttiva
2003/94/CE, e in particolare l'art. 14, comma 2, che prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Visto l'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 24  aprile  2006,
n. 219 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determinazione AIFA del 29 ottobre 2004  «Note  AIFA  2004
(Revisione delle note CUF)»,  pubblicata  nel  supplemento  ordinario
alla Gazzetta Ufficiale del 4 novembre  2004,  n.  259  e  successive
modificazioni; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie  generale,  del  7  luglio  2006,  n.  156,
concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)  rimborsabili  dal
Servizio sanitario nazionale (SSN) ai sensi dell'art.  48,  comma  5,
lettera c), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,  convertito,
con modificazioni, nella legge 24 novembre 2006, n. 326.  (Prontuario
farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale, Serie generale, del 29 settembre  2006,  n.  227,
concernente  «Manovra  per  il  governo  della   spesa   farmaceutica
convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 della  Commissione,  del  24
novembre 2008, concernente l'esame delle variazioni dei termini delle
autorizzazioni all'immissione in  commercio  di  medicinali  per  uso
umano e di medicinali veterinari, in particolare l'art. 17, paragrafo
2; 
  Vista  la  variazione  dei  termini  della  decisione  di  rilascio
dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio,  richiesta  dalla
societa' Genzyme Europe BV in conformita'  del  regolamento  (CE)  n.
1234/  2008  (EMEA/H/C/993/WS/965)  per   il   medicinale   «Renvela»
(sevelamer carbonato); 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  26
giugno 2017 n. C(2017) 4524, favorevole a modificare i termini  della
decisione di rilascio dell'autorizzazione sopra menzionata  per  quel
che concerne i paragrafi 4.2 (Posologia e modo di  somministrazione),
4.8 (Effetti indesiderati),  5.1  (Proprieta'  farmacodinamiche)  del
RCP; 
  Vista la richiesta dell'AIFA alla societa'  Genzyme  Europe  BV  di
sottomettere, ai sensi dell'art. 12, comma 7,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge  8
novembre 2012, n. 189, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
istanza  di  rimborsabilita'  per  la  seguente   nuova   indicazione
terapeutica  approvata:  «Renvela  e'  indicato  per   il   controllo
dell'iperfosfatemia in pazienti  pediatrici  (>  6  anni  di  eta'  e
superficie corporea (BSA) > 0,75 m2) con malattia renale cronica»; 
  Preso atto della dichiarazione dell'azienda Genzyme  Europe  BV  di
non avere interesse ad ottenere la suddetta rimborsabilita'; 
  Visto il parere espresso dalla  Commissione  consultiva  tecnico  -
scientifica nella seduta del 9-12 luglio 2019; 
  Visti tutti gli atti d'Ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
             Non rimborsabilita' delle nuove indicazioni 
 
  La nuova indicazione terapeutica del medicinale RENVELA  (sevelamer
carbonato): 
    «Renvela e' indicato  per  il  controllo  dell'iperfosfatemia  in
pazienti pediatrici (> 6 anni di eta' e superficie corporea  (BSA)  >
0,75 m2) con malattia renale cronica», 
  non e' rimborsata dal Servizio sanitario nazionale.