Art. 4 Proventi delle tariffe 1. I corrispettivi di cui all'art. 2 confluiscono sul capitolo 2454 - art. 37 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, allo stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sui rispettivi capitoli di funzionamento della Direzione generale per la motorizzazione e delle Capitanerie di porto.