Art. 4 
 
                       Proventi delle tariffe 
 
  1. I corrispettivi di cui all'art. 2 confluiscono sul capitolo 2454
- art. 37 dello stato di previsione dell'entrata del  bilancio  dello
Stato, per essere riassegnati, ai sensi dell'art. 1, comma 220, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, allo stato di previsione della  spesa
del Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti,  sui  rispettivi
capitoli  di  funzionamento   della   Direzione   generale   per   la
motorizzazione e delle Capitanerie di porto.