Art. 2 
 
 
                            Norme finali 
 
  1. Le disposizioni di  cui  al  presente  decreto  si  applicano  a
partire dal  quindicesimo  giorno  successivo  alla  data  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. Il Consiglio di gestione del Fondo di garanzia per le piccole  e
medie imprese di cui all'art. 1, comma 48, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147 e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
provvede a integrare le disposizioni di  carattere  generale  per  la
concessione della garanzia del Fondo su portafogli  di  finanziamenti
erogati a piccole e medie imprese, di cui  al  comunicato  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  107  del  10
maggio 2018, al fine di recepire le disposizioni di cui  al  presente
decreto.  Le  predette  disposizioni  di  carattere  generale,  cosi'
integrate, sono pubblicate nei siti internet del  Fondo  di  garanzia
per  le  piccole  e  medie  imprese  (www.fondidigaranzia.it)  e  del
Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso  ai  competenti  organi  di
controllo e pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
 
    Roma, 21 giugno 2019 
 
                                                   Il Ministro        
                                             dello sviluppo economico 
                                                     Di Maio          
 
Il Ministro dell'economia 
     e delle finanze      
          Tria            

Registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 2019 
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