IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto il comma 961 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, con il quale si dispone che i mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. a comuni, province e citta' metropolitane, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'art. 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, aventi le caratteristiche di cui al comma 962 dell'art. 1 della predetta legge possono essere oggetto di operazioni di rinegoziazione che determinino una riduzione totale del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti stessi, ferma restando la data di scadenza prevista nei vigenti piani di ammortamento; Visto il comma 962 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, con il quale si stabilisce che possono essere oggetto di rinegoziazione i mutui che, alla data del 1° gennaio 2019, presentino le seguenti caratteristiche: a) interessi calcolati sulla base di un tasso fisso; b) oneri di rimborso a diretto carico dell'ente locale beneficiario dei mutui; c) scadenza dei prestiti successiva al 31 dicembre 2022; d) debito residuo da ammortizzare superiore a 10.000 euro; e) mancanza di rinegoziazione ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 20 giugno 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 144 del 24 giugno 2003; f) senza diritto di estinzione parziale anticipata alla pari; g) non oggetto di differimenti di pagamento delle rate di ammortamento autorizzati dalla normativa applicabile agli enti locali i cui territori sono stati colpiti da eventi sismici; Visto il comma 963 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale dispone che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto di natura non regolamentare, provvede a individuare i mutui che possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione, nonche' a definire i criteri e le modalita' di perfezionamento di tali operazioni, fermo restando che le condizioni dei mutui a seguito delle operazioni di rinegoziazione sono determinate sulla base della curva dei rendimenti di mercato dei titoli di Stato, secondo un piano di ammortamento a tasso fisso e a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi; Visto il comma 964 dell'art. 1 della legge n. 145/2018, il quale stabilisce che la gestione delle attivita' strumentali al perfezionamento delle operazioni di rinegoziazione e' effettuata dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a. in base alla convenzione stipulata con il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'art. 4, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 dicembre 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2003; Decreta: Art. 1 Mutui rinegoziabili 1. I mutui indicati nell'elenco allegato al presente decreto (allegato A), che non siano estinti anticipatamente dagli enti mutuatari alla data del 30 giugno 2019, possono essere oggetto delle operazioni di rinegoziazione qualora il tasso di interesse sulla base del quale sono determinati i nuovi piani di ammortamento, calcolato ai sensi del successivo art. 3, comma 1, sia inferiore a quello previsto nel piano di ammortamento originario e pertanto consenta la riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico degli enti.