Art. 2 
 
 
                     Modalita' di rinegoziazione 
 
  1. La proposta di rinegoziazione dei mutui  e'  consultabile  dagli
enti mutuatari di cui all'allegato  A  attraverso  il  portale  «Enti
locali e PA» presente nel sito istituzionale della Cassa  depositi  e
prestiti S.p.a. La  data  a  partire  dalla  quale  sara'  consentito
l'accesso a detto portale, ai fini dell'adesione da parte degli  enti
locali alla proposta di rinegoziazione, e' preventivamente comunicata
tramite apposito avviso pubblicato nei siti istituzionali della Cassa
depositi e prestiti S.p.a. e  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze. 
  2.  Gli  enti  mutuatari   possono   aderire   alla   proposta   di
rinegoziazione entro  il  termine  perentorio  del  ventesimo  giorno
lavorativo successivo alla data a partire dalla quale  e'  consentito
l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al  precedente  comma,
decorso il quale non saranno accettate le  richieste  di  adesione  a
detta proposta. 
  3. La rinegoziazione e' perfezionata mediante la stipula tra l'ente
mutuatario e la Cassa depositi e  prestiti  S.p.a.  di  un  contratto
secondo lo schema tipo allegato al presente decreto, con le modalita'
che saranno rese note tramite l'avviso di cui al comma 1 del presente
articolo (allegato B).