Art. 3 Tasso di interesse, piano di ammortamento e garanzie 1. Il tasso di interesse relativo ai nuovi piani di ammortamento dei mutui e' determinato, tenuto conto della scadenza di ciascun mutuo e della relativa periodicita' di pagamento delle rate, utilizzando la curva dei tassi zero-coupon - pagina «0#ITXZ=R» del circuito Reuters - relativa alle quotazioni di fine giornata dei buoni del Tesoro poliennali rilevate il quinto giorno lavorativo antecedente la data a partire dalla quale e' consentito l'accesso al portale «Enti locali e PA» di cui al precedente art. 2, comma 1. 2. Il debito residuo di ciascun mutuo, risultante alla data del 1° gennaio 2019, e' rimborsato secondo un nuovo piano di ammortamento a tasso fisso, determinato sulla base del tasso di interesse di cui al precedente comma 1, a rate semestrali, costanti, posticipate, comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo le seguenti modalita': a) il nuovo piano di ammortamento di ciascun mutuo decorre dal 1° gennaio 2019 e scade alla data prevista nei piani di ammortamento originari, con prima rata in scadenza al 30 giugno 2019; b) in data 30 giugno 2019, l'ente mutuatario corrisponde alla Cassa depositi e prestiti S.p.a. una somma pari all'importo della rata prevista dal relativo piano di ammortamento originario di ciascun mutuo; c) Cassa depositi e prestiti S.p.a. corrisponde all'ente mutuatario, entro il 30 novembre 2019 e al netto delle eventuali morosita' in essere, l'importo pari alla differenza tra (i) la somma versata ai sensi del precedente punto b) e (ii) la rata prevista al 30 giugno 2019 dal nuovo piano di ammortamento. 3. Le delegazioni di pagamento rilasciate dagli enti mutuatari a garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide a tutti gli effetti di legge anche successivamente alla rinegoziazione, nei limiti degli importi delle rate di ammortamento da corrispondere da parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento di cui al precedente comma 2. 4. Restano ferme tutte le condizioni previste negli atti attualmente regolanti i mutui oggetto di rinegoziazione, salvo la determinazione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del presente decreto. Il presente decreto e' sottoposto agli organi di controllo ed e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 30 agosto 2019 Il Ministro: Tria -------- Avvertenza: Gli allegati A e B sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.