Art. 3 
 
 
        Tasso di interesse, piano di ammortamento e garanzie 
 
  1. Il tasso di interesse relativo ai nuovi  piani  di  ammortamento
dei mutui e' determinato, tenuto  conto  della  scadenza  di  ciascun
mutuo  e  della  relativa  periodicita'  di  pagamento  delle   rate,
utilizzando la curva dei tassi zero-coupon -  pagina  «0#ITXZ=R»  del
circuito Reuters - relativa alle  quotazioni  di  fine  giornata  dei
buoni del Tesoro poliennali  rilevate  il  quinto  giorno  lavorativo
antecedente la data a partire dalla quale e' consentito l'accesso  al
portale «Enti locali e PA» di cui al precedente art. 2, comma 1. 
  2. Il debito residuo di ciascun mutuo, risultante alla data del  1°
gennaio 2019, e' rimborsato secondo un nuovo piano di ammortamento  a
tasso fisso, determinato sulla base del tasso di interesse di cui  al
precedente  comma  1,  a  rate  semestrali,  costanti,   posticipate,
comprensive di quota capitale e quota interessi, secondo le  seguenti
modalita': 
    a) il nuovo piano di ammortamento di ciascun mutuo decorre dal 1°
gennaio 2019 e scade alla data prevista  nei  piani  di  ammortamento
originari, con prima rata in scadenza al 30 giugno 2019; 
    b) in data 30 giugno 2019,  l'ente  mutuatario  corrisponde  alla
Cassa depositi e prestiti S.p.a. una  somma  pari  all'importo  della
rata prevista  dal  relativo  piano  di  ammortamento  originario  di
ciascun mutuo; 
    c)  Cassa  depositi  e  prestiti  S.p.a.   corrisponde   all'ente
mutuatario, entro il 30 novembre 2019  e  al  netto  delle  eventuali
morosita' in essere, l'importo pari alla differenza tra (i) la  somma
versata ai sensi del precedente punto b) e (ii) la rata  prevista  al
30 giugno 2019 dal nuovo piano di ammortamento. 
  3. Le delegazioni di pagamento rilasciate dagli  enti  mutuatari  a
garanzia dei mutui oggetto di rinegoziazione restano valide  a  tutti
gli effetti di legge anche successivamente alla  rinegoziazione,  nei
limiti degli importi delle rate di ammortamento da  corrispondere  da
parte di detti enti sulla base del nuovo piano di ammortamento di cui
al precedente comma 2. 
  4.  Restano  ferme  tutte  le  condizioni   previste   negli   atti
attualmente regolanti i mutui oggetto  di  rinegoziazione,  salvo  la
determinazione del nuovo piano di ammortamento ai sensi del  presente
decreto. 
  Il presente decreto e' sottoposto agli organi di  controllo  ed  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 30 agosto 2019 
 
                                                    Il Ministro: Tria 
 

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Avvertenza: 
 
    Gli allegati  A  e  B  sono  pubblicati  sul  sito  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro.