(Allegato-art. 17)
Art. 17 - Giunte di facolta' dipartimentali 
    17.1 Le Giunte  di  facolta'  dipartimentali  sono  nominate  dal
Consiglio  di  amministrazione.  I  componenti  sono  scelti  tra   i
professori della Facolta' dipartimentale, durano in carica  tre  anni
accademici e sono rieleggibili. Le Giunte di facolta'  dipartimentali
sono composte da: 
      a) il Preside, che presiede e convoca le sedute; 
      b) il Vice-Preside, chiamato a sostituire il Preside in caso di
impedimento o di assenza; 
      c) il Coordinatore degli studi; 
      d) il Coordinatore della ricerca. 
    17.2 Le Giunte di facolta' dipartimentali: 
      a) predispongono e aggiornano l'offerta formativa  dei  diversi
corsi di studio secondo le  norme  vigenti  e  le  indicazioni  degli
organi di governo dell'Universita'; 
      b) sulla base  di  valutazione  comparativa  tra  i  candidati,
propongono al Senato accademico il conferimento degli incarichi e dei
contratti di insegnamento previsti nei bandi; 
      c) approvano i piani di studio; 
      d) propongono al Senato accademico la nomina  dei  Delegati  di
Corso  di  studio,   che   rispondono   alle   Giunte   di   facolta'
dipartimentali; 
      e) danno pareri al Senato  accademico  sul  numero  massimo  di
studenti da ammettere per ciascun anno accademico  e  sulle  relative
modalita'; 
      f) approvano e propongono agli organi superiori la  stipula  di
contratti e convenzioni  per  il  finanziamento  delle  attivita'  di
ricerca delle Facolta' Dipartimentali da parte di soggetti pubblici e
privati; 
      g) su proposta del  Preside  o  su  mandato  del  Consiglio  di
facolta' dipartimentale curano ogni altra questione rilevante per  il
funzionamento della Facolta' dipartimentale. 
    17.3 Il Consiglio di amministrazione, su proposta delle Giunte di
facolta' dipartimentali, puo' nominare uno o  piu'  coordinatori  del
Tutorato.