(Allegato-art. 20)
Art. 20 - Direttore generale 
    20.1  Il  Direttore  generale  e'  nominato  dal   Consiglio   di
amministrazione, dura in carica  tre  anni  ed  il  suo  incarico  e'
rinnovabile. 
    20.2    Egli     sovrintende     all'attivita'     amministrativa
dell'Universita', e' responsabile dell'organizzazione dei  servizi  e
del personale tecnico-amministrativo, assicura i  flussi  informativi
che  permettono  al  Consiglio  di  amministrazione  e  al   Comitato
esecutivo  l'assunzione  delle  relative  decisioni.   Il   Direttore
generale puo' partecipare, senza diritto di  voto,  alle  sedute  del
Consiglio di amministrazione.