(Allegato-art. 22)
Art. 22 - Nucleo di valutazione di Ateneo 
    22.1 L'Universita' adotta un sistema di valutazione interna della
gestione amministrativa, delle attivita'  didattiche  e  di  ricerca,
degli interventi di sostegno al diritto allo studio: le  funzioni  di
valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione. 
    22.2 L'Universita' assicura al Nucleo l'autonomia  operativa,  il
diritto di accesso ai dati ed alle informazioni  necessarie,  nonche'
la pubblicita'  e  la  diffusione  degli  atti,  nel  rispetto  della
normativa a tutela della riservatezza. 
    22.3 Le funzioni ed il funzionamento del Nucleo di valutazione di
Ateneo sono stabiliti dalle norme vigenti. 
    22.4 Il Nucleo di valutazione di Ateneo e' nominato dal Consiglio
di amministrazione al  quale  riferisce  con  relazione  annuale,  e'
composto da cinque membri di cui almeno due nominati tra studiosi  ed
esperti nel campo della valutazione anche in ambito  non  accademico.
Dura in carica tre anni.