(Allegato-art. 6)
Art. 6 - Consiglio di amministrazione: Funzionamento 
    6.1. Il Consiglio e' convocato dal Presidente o, in sua  assenza,
dal Vice Presidente o, in assenza di  quest'ultimo,  dal  Consigliere
delegato (ove nominati), ogni qualvolta  si  renda  necessario  o  su
richiesta di almeno un terzo dei suoi membri e  comunque  almeno  due
volte all'anno. 
    6.2.  Per  la  validita'  delle   adunanze   del   Consiglio   di
amministrazione  e'  richiesta  la  presenza  della  maggioranza  dei
componenti in carica. 
    Per la validita' delle deliberazioni occorre il  voto  favorevole
della maggioranza dei presenti. 
    Per  le  delibere  riguardanti  le   modifiche   statutarie,   il
regolamento  generale  di  ateneo,  il  regolamento  didattico  e  il
regolamento di amministrazione finanza e contabilita'  e'  necessario
il voto favorevole  della  maggioranza  assoluta  dei  componenti  in
carica del Consiglio di amministrazione. 
    6.3. Alle riunioni del Consiglio  partecipano  senza  diritto  di
voto le persone di  volta  in  volta  proposte  dal  Presidente.  Non
partecipano alla discussione e alla votazione i membri del  Consiglio
qualora vengano esaminate nomine o argomenti che li riguardano.