(Allegato-art. 7)
Art. 7 - Consiglio di amministrazione: Competenze 
    7.1 Il Consiglio di amministrazione ha  i  piu'  ampi  poteri  di
ordinaria   e   straordinaria   amministrazione,   fatte   salve   le
attribuzioni degli altri organi previsti dal presente statuto. 
    7.2 Compete al Consiglio di amministrazione: 
      a)    determinare    l'indirizzo    generale    di     sviluppo
dell'Universita' in funzione delle finalita' istituzionali; 
      b) decidere sulle questioni patrimoniali dell'Universita'; 
      c)  deliberare  sulle  modifiche  statutarie.  Per  le  materie
relative all'ordinamento didattico delibera su  proposta  del  Senato
accademico; 
      d)   deliberare   sulle   modifiche    ai    regolamenti    per
l'amministrazione, la finanza e la contabilita'; 
      e)  approvare  eventuali  altri  regolamenti  che  il  presente
statuto non attribuisca a organi diversi; 
      f) nomina il Presidente. Puo', altresi',  nominare  al  proprio
interno un Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso  di
assenza o di impedimento e un Consigliere delegato. 
    7.3 In particolare spetta al Consiglio di amministrazione: 
      a)  deliberare   la   costituzione   del   Comitato   esecutivo
determinando il numero dei  componenti,  le  competenze  allo  stesso
delegate e nominandone i componenti non di diritto; 
      b) approvare il bilancio consuntivo e il bilancio di previsione
dell'Universita'; 
      c)  approvare  i  programmi   di   ricerca   con   i   relativi
finanziamenti; 
      d) nominare il Rettore che esercita anche la funzione  di  Vice
Presidente Vicario; 
      e) nominare i componenti dell'Advisory Board; 
      f) nominare i Presidi di Facolta' Dipartimentali e i Presidenti
dei Corsi di laurea scelti tra i relativi docenti; 
      g) nominare il Direttore generale; 
      h) nominare, se necessario,  il  Vice  Direttore  generale  con
l'attribuzione dei relativi poteri; 
      i) esprimere il parere sullo schema di regolamento didattico di
Ateneo; 
      j)  deliberare  l'attivazione   delle   strutture   didattiche,
Facolta' e classi e dei relativi corsi di  studio,  su  proposta  del
Rettore; 
      k) deliberare gli organici dei docenti e dei ricercatori; 
      l) deliberare in materia di tasse e contributi a  carico  degli
studenti e di criteri per gli esami; 
      m)  deliberare  l'assunzione  del  personale  non  docente  con
qualifica dirigenziale; 
      n) nominare i membri del Nucleo di valutazione ed approvare  il
Regolamento di funzionamento. 
    7.4 Inoltre spetta al Consiglio di amministrazione deliberare: 
      a) su proposta dei  Consigli  di  facolta'  dipartimentali,  in
ordine agli insegnamenti ai quali attribuire i posti di ruolo vacanti
e alle nomine dei professori  di  ruolo  da  chiamare  alle  cattedre
stesse, nonche' in ordine all'assegnazione dei posti  di  ricercatori
di ruolo ed alle nomine stesse; 
      b) su  proposta  dei  Consigli  di  facolta',  in  ordine  agli
insegnamenti da attivare in ciascun anno accademico e agli  incarichi
e contratti  da  conferire,  a  professori  e  ricercatori  di  altre
Universita', nonche' a persone di alta qualificazione  scientifica  e
professionale; 
      c) in ordine al trattamento economico  del  personale  docente,
alle indennita' di carica del  Rettore  e  degli  altri  docenti  con
incarichi istituzionali; 
      d)  in  ordine  al  conferimento  di  borse  di  studio  e   di
perfezionamento e degli assegni di ricerca; 
      e) in ordine alla determinazione degli organici  del  personale
non docente, nonche' ai relativi provvedimenti concernenti  lo  stato
giuridico ed economico; 
      f) in ordine alle controversie e alle  relative  determinazioni
transattive; 
      g) all'accettazione di donazioni, eredita' e legati; 
      h) all'assunzione e cessione di partecipazioni finanziarie; 
      i) il Codice etico e le  modifiche  relative  su  proposta  del
Senato accademico; 
      j)  su  ogni  altra  materia  di  ordinaria   e   straordinaria
amministrazione  non  attribuita  alla  competenza  di  altri  organi
previsti dal presente statuto.