Art. 8 - Comitato esecutivo 8.1 Il Comitato esecutivo, quando istituito, e' formato da 3 a 5 componenti, compresi quali componenti di diritto il Presidente del Consiglio di amministrazione o, se impossibilitato, dal Vice Presidente e il Rettore. I componenti non di diritto sono nominati dal Consiglio di amministrazione. 8.2 Il Comitato esecutivo e' convocato dal Presidente del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato. La funzione di segretario del Comitato esecutivo e' esercitata dal segretario del Consiglio di amministrazione. 8.3 Il Comitato esecutivo, quando costituito, delibera in base ai poteri ad esso delegati dal Consiglio di amministrazione. Le delibere sono portate a conoscenza del Consiglio di amministrazione nella prima riunione successiva. 8.4 In caso d'urgenza il Comitato esecutivo puo' deliberare anche in ordine alle materie di competenza del Consiglio di amministrazione, ad eccezione di quelle dallo stesso tassativamente escluse. Di tali deliberazioni riferisce al Consiglio di amministrazione per la ratifica nella prima riunione successiva.