IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  23  luglio
2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 278 del 28 novembre 2009, e successive modifiche  e  integrazioni,
concernente l'istituzione di un nuovo regime di aiuti  in  favore  di
investimenti produttivi ai sensi dell'art. 1, comma 845, della  legge
27  dicembre  2006,  n.  296,  riguardanti   le   aree   tecnologiche
individuate dal comma 842 del medesimo articolo e per  interventi  ad
esse connessi e collegati; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 13  febbraio
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 82 dell'8 aprile 2014, recante, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del
predetto decreto ministeriale 23 luglio 2009, i termini, le modalita'
e le procedure per la concessione ed erogazione delle agevolazioni in
favore  di  programmi  di  investimento   finalizzati   al   rilancio
industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla
riqualificazione del suo sistema produttivo, a valere  sulle  risorse
finanziarie del Piano di azione coesione; 
  Vista la circolare del direttore generale per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  18  aprile  2014,  n.
14653, con la quale  sono  stati  definiti  modalita'  e  termini  di
presentazione delle domande per l'accesso alle agevolazioni di cui al
citato decreto del Ministro  dello  sviluppo  economico  13  febbraio
2014; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014, come modificato dal regolamento (UE) n. 2017/1084  della
Commissione, del 14 giugno 2017, che  dichiara  alcune  categorie  di
aiuti compatibili  con  il  mercato  interno  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  trattato  e  che  abroga  il   precedente
regolamento di esenzione (CE) n. 800/2008; 
  Vista la Carta degli aiuti di Stato a finalita'  regionale  2014  -
2020 approvata dalla Commissione europea il  16  settembre  2014  (SA
38930), di cui al  comunicato  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
dell'Unione europea C 369 del 17 ottobre 2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 24  dicembre
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 47 del 26 febbraio 2015, che ha adeguato le disposizioni contenute
nel citato decreto  ministeriale  13  febbraio  2014  alle  norme  in
materia  di  aiuti  di  Stato  a  finalita'  regionale  previste  dal
regolamento (UE) n. 651/2014; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  30  luglio
2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 221 del 23 settembre 2015, che ha modificato l'art.  9,  comma  5,
del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine  per
lo  scorrimento  della  graduatoria  per  la  valutazione  di  merito
relativa  ai  programmi  di  investimento  finalizzati  al   rilancio
industriale   delle   aree   di   crisi   della   Campania   e   alla
riqualificazione del suo sistema produttivo dal 30 giugno 2015 al  31
dicembre 2015; 
  Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  9  agosto
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 250 del 25 ottobre 2017, che ha modificato l'art. 5, commi 9 e 11,
del decreto ministeriale 13 febbraio 2014, differendo il termine  per
la realizzazione dei  programmi  di  investimento  agevolati  dal  31
dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, nonche' quello per la  conclusione
del programma occupazionale al 30 settembre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  7  dicembre
2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 31 del 7 febbraio 2018, che ha modificato il decreto  ministeriale
13 febbraio 2014, inserendo all'art. 1, comma 1, la lettera h-bis)  e
sostituendo all'art. 4, comma 1, la lettera i), al fine di  adeguarlo
alle disposizioni in materia di contrasto  alla  delocalizzazione  di
cui all'art. 14,  paragrafo  16  e  all'art.  2,  punto  61-bis,  del
regolamento (UE) n. 651/2014, come modificato dal regolamento (UE) n.
2017/1084; 
  Visto altresi' il decreto del Ministro dello sviluppo economico  28
novembre 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 27 del 1° febbraio 2019,  che  ha  modificato  l'art.  5,
commi 9 e 11, del decreto ministeriale 13 febbraio  2014,  differendo
ulteriormente il  termine  per  la  realizzazione  dei  programmi  di
investimento agevolati dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2019 nonche'
il correlato termine di conclusione del programma  occupazionale  dal
30 settembre 2019 al 30 novembre 2019; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico  5  dicembre
2013, che ha istituito il  Comitato  esecutivo  cui  e'  affidato  il
compito della governance delle  misure  indicate  nel  «Programma  di
rilancio delle  aree  colpite  da  crisi  industriale  in  Campania»,
all'interno del quale e' compreso l'intervento agevolativo di cui  al
piu' volte citato decreto ministeriale 13 febbraio 2014; 
  Considerato che, nella  riunione  del  Comitato  esecutivo  del  18
dicembre 2018, la Direzione generale per la politica industriale,  la
competitivita' e le piccole e medie imprese dello  stesso  Ministero,
in quanto Autorita' di gestione e  attuazione  del  Piano  di  azione
coesione (PAC) per  la  Campania -  Linea  di  intervento  1.  Misure
anticicliche - 7. Interventi di rilancio delle aree colpite da  crisi
industriali, comprendente il citato «Programma di rilancio delle aree
colpite da crisi industriale in Campania», ha accolto la proposta del
Soggetto gestore - Invitalia di consentire alle imprese  beneficiarie
di  fruire  in  modo  piu'  agevole  delle  agevolazioni  in   ordine
all'assunzione di personale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario modificare l'art. 5, comma  10,  del
decreto ministeriale 13  febbraio  2014,  riconoscendo  alle  imprese
beneficiarie  l'opportunita'  di  attingere,  per  la   selezione   e
l'assunzione di personale, alla Macro area  di  crisi  anziche'  alla
singola area di riferimento territoriale; 
  Ritenuto, altresi', opportuno concedere alle  imprese  beneficiarie
anche la possibilita' di garantire la restituzione del  finanziamento
agevolato  con  il  privilegio  speciale  sui  beni   oggetto   delle
agevolazioni concesse; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modifiche   e   integrazioni,   recante    «Disposizioni    per    la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto l'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1°  novembre
1944, n. 367, come sostituito dall'art. 3 del decreto legislativo del
Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, n. 1075; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Al decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  13  febbraio
2014 di cui alle premesse, come modificato dai  decreti  ministeriali
24 dicembre 2014, 30 luglio 2015, 9 agosto 2017, 7 dicembre 2017 e 28
novembre 2018, sono apportate le seguenti, ulteriori modificazioni: 
    a) all'art. 5, comma 10, le parole: «I  soggetti  beneficiari  si
impegnano,  nell'ambito  del  rispettivo  fabbisogno  di  addetti,  a
procedere,  previa   verifica   della   sussistenza   dei   requisiti
professionali,  prioritariamente  alla  assunzione   dei   lavoratori
residenti nell'area di  crisi  che  risultino  percettori  di  CIG  o
risultino iscritti alle liste di mobilita', al  momento  della  nuova
assunzione» sono sostituite dalle seguenti: «I  soggetti  beneficiari
si impegnano, nell'ambito del rispettivo  fabbisogno  di  addetti,  a
procedere,  previa   verifica   della   sussistenza   dei   requisiti
professionali, prioritariamente alla selezione e  all'assunzione  dei
lavoratori  residenti  nella  Macro  area  di  crisi  che   risultino
percettori di misure di sostegno al reddito al  momento  della  nuova
assunzione.»; 
    b) all'art. 7, comma 2, primo periodo, le  parole:  «,  che  deve
essere  assistito,  limitatamente  alla  linea  capitale,  da  idonee
garanzie ipotecarie, bancarie e/o  assicurative,»  sono  soppresse  e
dopo il primo periodo e'  inserito  il  seguente:  «Il  finanziamento
agevolato deve essere assistito, limitatamente alla  linea  capitale,
da  idonee  garanzie  ipotecarie,  bancarie  e/o  assicurative,   e/o
privilegio speciale da costituire, ai sensi dell'art. 7  del  decreto
legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, come sostituito
dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello  Stato
1°  ottobre  1947,  n.  1075,  nell'ambito  degli   investimenti   da
realizzare.»