Art. 5 Soggetti proponenti e soggetti beneficiari 1. Sono soggetti proponenti del Contratto di distretto le rappresentanze di distretti del cibo individuati dalle regioni ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205. 2. Sono soggetti beneficiari delle agevolazioni del Contratto di distretto le seguenti categorie di imprese: a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le societa' cooperative e loro consorzi, nonche' le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le societa' costituite tra soggetti che esercitano l'attivita' agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purche' almeno il 51 per cento del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette societa' puo' essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) i distretti di cui al comma 1 laddove costituiti in forma societaria. Ai distretti di cui alla presente lettera non si applicano le disposizioni di cui al precedente comma c. 3. I soggetti beneficiari di cui al comma 2 devono possedere i seguenti requisiti: a. avere una stabile organizzazione in Italia; b. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel registro delle imprese; c. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali; d. non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; e. trovarsi in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia ed urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente ed essere in regola con gli obblighi contributivi; f. non essere stati sottoposti alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modifiche e integrazioni; g. essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero; h. non trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficolta' cosi' come individuata nella parte I, capitolo 2, paragrafo 2.4, punto 15) degli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 o dall'art. 2, punto 18) del regolamento (UE) n. 651/2014 o dall'art. 2, punto 14) del regolamento (UE) n. 702/2014. 4. I soggetti beneficiari non residenti nel territorio italiano devono avere una personalita' giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese. Per tali soggetti beneficiari la disponibilita' di almeno una sede sul territorio del distretto deve essere dimostrata alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione, pena la decadenza dalle stesse. Resta fermo il possesso da parte di tali soggetti beneficiari degli ulteriori requisiti previsti dal presente punto 3 alla data di presentazione della domanda di agevolazione.