Art. 6 
 
                       Interventi ammissibili 
 
  1. Gli interventi ammissibili alle agevolazioni di cui  all'art.  3
comprendono le seguenti tipologie: 
    a. investimenti in attivi materiali e  attivi  immateriali  nelle
aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria; 
    b. investimenti per la trasformazione di prodotti agricoli e  per
la commercializzazione di prodotti agricoli e alimentari; 
    c.  investimenti  concernenti  la  trasformazione   di   prodotti
agricoli  in  prodotti  non  agricoli,  nei  limiti  individuati  nei
provvedimenti; 
    d.  costi  per  la  partecipazione  dei  produttori  di  prodotti
agricoli ai regimi di qualita' e misure  promozionali  a  favore  dei
prodotti agricoli; 
    e. investimenti per la promozione dell'immagine e delle attivita'
del distretto; 
    f.  progetti  di  ricerca  e  sviluppo  nel  settore  agricolo  e
agroalimentare. 
  2. Per i progetti di ricerca e sviluppo nel  settore  agricolo,  le
condizioni del  sostegno  sono  quelle  stabilite  dall'art.  31  del
regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014. 
  3. Per gli investimenti concernenti la trasformazione  di  prodotti
agricoli in prodotti agroalimentari non compresi nell'allegato I  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, per la partecipazione
alle fiere e per gli investimenti volti a promuovere la produzione di
energia da fonti rinnovabili effettuati da imprese di  trasformazione
e  commercializzazione  di  prodotti  agricoli,  le  condizioni   del
sostegno sono quelle stabilite dal regolamento (UE) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014. 
  4. Gli interventi ammissibili possono riguardare una o piu'  unita'
produttive relative ad uno stesso soggetto beneficiario. 
  5. Gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni dalla  data
di sottoscrizione del Contratto di distretto,  di  cui  all'art.  12,
comma 1.