Art. 2 
 
                         Criteri del riparto 
 
  1. Per le finalita' indicate nel precedente art. 1, sono adottati i
seguenti criteri: 
    a) un criterio che tenga  conto  dell'esigenza  di  assicurare  a
tutte le regioni ed alle Province autonome di Trento  e  Bolzano  una
quota misurata da una componente  variabile,  desunta  applicando  il
criterio su base capitaria ovvero la  quota  di  accesso  pro  capite
definita  in  base  alla  popolazione  presente  in  ogni  regione  e
provincia autonoma come da ultimo censimento  Istat,  pesata  secondo
criteri applicati per la  ripartizione  della  quota  indistinta  del
Fondo sanitario nazionale; 
    b)  un  criterio  che  sia  utile   a   svolgere   una   funzione
compensativa, garantendo a tutte le regioni ed alle province autonome
una quota dello stanziamento in conto  capitale  congrua  allo  scopo
perseguito dal legislatore.