Art. 4 
 
  1. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca
disporra', su  richiesta  di  ciascun  beneficiario,  l'anticipazione
dell'agevolazione di cui all'art. 1, come  previsto  dalle  «National
Eligibility Criteria», nella misura del 80% del  contributo  ammesso,
nel caso di soggetti pubblici, con riferimento alla  quota  nazionale
ed   alla   quota   comunitaria   dell'agevolazione.   La    predetta
anticipazione, in caso di soggetti privati, e' disposta nella  misura
del  50%,  previa  garanzia  da  apposita  polizza   fideiussoria   o
assicurativa rilasciata al soggetto  interessato  secondo  lo  schema
approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2. Il beneficiario Universita' degli studi di Bologna si impegnera'
a fornire dettagliate  rendicontazioni  ai  sensi  dell'art.  16  del
decreto ministeriale n. 593/2016, oltre alla relazione conclusiva del
progetto; obbligandosi,  altresi',  alla  restituzione  di  eventuali
importi che risultassero non ammissibili in sede di verifica  finale,
nonche' di economie di progetto. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti del
beneficiario alla revoca delle agevolazioni, con contestuale recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.