Art. 4 
 
  1.   Il Ministero   dell'istruzione,   dell'universita'   e   della
ricerca disporra',   su   richiesta    di    ciascun    beneficiario,
l'anticipazione dell'agevolazione di cui all'art.  1,  come  previsto
dalle «National Eligibility  Criteria»,  nella  misura  del  80%  del
contributo ammesso, nel caso di soggetti  pubblici,  con  riferimento
alla quota nazionale ed alla quota comunitaria dell'agevolazione.  La
predetta anticipazione, in caso  di  soggetti  privati,  e'  disposta
nella  misura  del  50%,  previa   garanzia   da   apposita   polizza
fideiussoria  o  assicurativa  rilasciata  al  soggetto   interessato
secondo lo schema approvato dal MUR con specifico provvedimento. 
  2. Il soggetto capofila Universita'  degli  studi  di  Camerino  si
impegnera' a fornire dettagliate rendicontazioni ai  sensi  dell'art.
16  del  decreto  ministeriale  n.  593/2016,  oltre  alla  relazione
conclusiva del progetto, obbligandosi, altresi', alla restituzione di
eventuali  importi  che  risultassero  non  ammissibili  in  sede  di
verifica finale, nonche' di economie di progetto. 
  3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
laddove ne ravvisi la necessita', potra' procedere, nei confronti dei
beneficiari alla revoca delle agevolazioni, con contestuale  recupero
delle somme erogate  anche  attraverso  il  fermo  amministrativo,  a
salvaguardia dell'eventuale compensazione con le  somme  maturate  su
altri progetti finanziati o ad altro titolo  presso  questa  o  altra
amministrazione.