Art. 3 
 
 
                 Componenti della DSU autodichiarate 
                         e non precompilate 
 
  1. Ai fini della presentazione della  DSU,  restano  autodichiarate
dal dichiarante: 
  a)  la  composizione  del  nucleo  familiare  e   le   informazioni
necessarie ai fini della determinazione del  valore  della  scala  di
equivalenza; 
  b) l'indicazione  di  eventuali  soggetti  rilevanti  ai  fini  del
calcolo   delle   componenti   aggiuntive   dell'ISEE,   nonche'   le
informazioni di cui alle lettere successive  del  presente  comma  ad
essi riferite; 
  c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza dei
componenti il nucleo; 
  d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare; 
  e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2,  lettera  a),
limitatamente  ai  casi  di   esonero   dalla   presentazione   della
dichiarazione  ed  assenza  di  certificazione  unica  trasmessa  dai
sostituti  di  imposta  ovvero  di  sospensione   degli   adempimenti
tributari a causa di eventi eccezionali; 
  f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera b),
limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti  con  riferimento
al regime forfetario per gli esercenti  attivita'  d'impresa  arti  o
professioni,  ovvero  al  regime  di  vantaggio  per  l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilita' e  dai  redditi  derivanti  dalla
locazione di immobili assoggettati  all'imposta  sostitutiva  operata
nella forma della cedolare secca; 
  g) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettere c),
d), e), g), ed i), del regolamento ISEE; 
  h) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera f),
del regolamento  ISEE  limitatamente  alle  prestazioni  non  erogate
dall'INPS; 
  i) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti  di
cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del regolamento ISEE; 
  l) l'ammontare dell'eventuale debito residuo  per  mutui  contratti
per l'acquisto dell'immobile o  per  la  costruzione  del  fabbricato
riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di  cui  all'art.
5, commi 2 e 3, del regolamento ISEE; 
  m) le componenti del patrimonio  immobiliare  di  cui  all'art.  5,
comma 3, del regolamento ISEE; 
  n) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5,  comma
4,  del  regolamento   ISEE,   se   detenute   all'estero,   nonche',
relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di  cui
all'art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE; 
  o) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'art. 6, comma  3,
del regolamento ISEE, le donazioni di cespiti di cui alla lettera  c)
del medesimo comma; 
  p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc  e
superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto. 
  2.  L'elenco  di  cui  al  comma  1  e'  aggiornato  in   relazione
all'evoluzione dei sistemi informativi e  dell'assetto  dei  relativi
flussi di informazione con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro
e delle politiche sociali, sentito l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e
il Garante per la protezione dei dati personali. 
  3. Al solo fine di agevolare e semplificare la  compilazione  della
DSU, l'INPS, se richiesto dal dichiarante, procede al  precaricamento
dei dati di cui al comma 1, lettere a), c), d), i), e  p),  contenuti
nella ultima  DSU  eventualmente  presente  nel  sistema  informativo
dell'ISEE. I dati di cui al  presente  comma,  anche  se  precaricati
dall'INPS, devono essere modificati o  integrati  se  variati  o  non
corretti. Per effetto della sottoscrizione della DSU, il  dichiarante
si assume la responsabilita' anche penale di  quanto  autodichiarato,
ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, per falsita' in atti e dichiarazioni  mendaci.
Nella eventualita' in cui non sia presente  alcuna  DSU  nel  sistema
informativo,  i  dati  di  cui  al  presente  comma   devono   essere
integralmente inseriti dal dichiarante.