Art. 3 Componenti della DSU autodichiarate e non precompilate 1. Ai fini della presentazione della DSU, restano autodichiarate dal dichiarante: a) la composizione del nucleo familiare e le informazioni necessarie ai fini della determinazione del valore della scala di equivalenza; b) l'indicazione di eventuali soggetti rilevanti ai fini del calcolo delle componenti aggiuntive dell'ISEE, nonche' le informazioni di cui alle lettere successive del presente comma ad essi riferite; c) la eventuale condizione di disabilita' e non autosufficienza dei componenti il nucleo; d) l'identificazione della casa di abitazione del nucleo familiare; e) il reddito complessivo di cui all'art. 4, comma 2, lettera a), limitatamente ai casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione ed assenza di certificazione unica trasmessa dai sostituti di imposta ovvero di sospensione degli adempimenti tributari a causa di eventi eccezionali; f) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera b), limitatamente ai redditi diversi da quelli prodotti con riferimento al regime forfetario per gli esercenti attivita' d'impresa arti o professioni, ovvero al regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilita' e dai redditi derivanti dalla locazione di immobili assoggettati all'imposta sostitutiva operata nella forma della cedolare secca; g) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d), e), g), ed i), del regolamento ISEE; h) le componenti reddituali di cui all'art. 4, comma 2, lettera f), del regolamento ISEE limitatamente alle prestazioni non erogate dall'INPS; i) l'importo degli assegni periodici effettivamente corrisposti di cui all'art. 4, comma 3, lettere a) e b) del regolamento ISEE; l) l'ammontare dell'eventuale debito residuo per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato riferito alle componenti del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, commi 2 e 3, del regolamento ISEE; m) le componenti del patrimonio immobiliare di cui all'art. 5, comma 3, del regolamento ISEE; n) le componenti del patrimonio mobiliare di cui all'art. 5, comma 4, del regolamento ISEE, se detenute all'estero, nonche', relativamente al patrimonio detenuto in Italia, le componenti di cui all'art. 5, comma 4, lettere e), g) e h) del regolamento ISEE; o) in caso di richiesta di prestazioni di cui all'art. 6, comma 3, del regolamento ISEE, le donazioni di cespiti di cui alla lettera c) del medesimo comma; p) gli autoveicoli, ovvero i motoveicoli di cilindrata di 500 cc e superiore, nonche' le navi e imbarcazioni da diporto. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' aggiornato in relazione all'evoluzione dei sistemi informativi e dell'assetto dei relativi flussi di informazione con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'INPS, l'Agenzia delle entrate e il Garante per la protezione dei dati personali. 3. Al solo fine di agevolare e semplificare la compilazione della DSU, l'INPS, se richiesto dal dichiarante, procede al precaricamento dei dati di cui al comma 1, lettere a), c), d), i), e p), contenuti nella ultima DSU eventualmente presente nel sistema informativo dell'ISEE. I dati di cui al presente comma, anche se precaricati dall'INPS, devono essere modificati o integrati se variati o non corretti. Per effetto della sottoscrizione della DSU, il dichiarante si assume la responsabilita' anche penale di quanto autodichiarato, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. Nella eventualita' in cui non sia presente alcuna DSU nel sistema informativo, i dati di cui al presente comma devono essere integralmente inseriti dal dichiarante.