Art. 10 
 
Modalita' di attribuzione del gettito relativo alle ritenute a titolo
  di imposta e  alle  imposte  sostitutive  sugli  altri  redditi  da
  capitale e sui redditi diversi. 
 
  1. In relazione alla compartecipazione alle ritenute  a  titolo  di
imposta e alle imposte sostitutive sui redditi da capitale diversi da
quelli di cui all'art. 9 e sui redditi diversi,  e'  attribuita  alla
Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione, accreditando alla  Regione  una  quota  percentuale  dei
versamenti eseguiti tramite modelli F24 con i  codici  tributo  1239,
1705  e  1710,  ovvero  mediante  eventuali  codici   successivamente
istituiti per le medesime fattispecie. Tale  percentuale  di  cui  al
comma 2, arrotondata al secondo decimale, e'  ottenuta  dal  rapporto
tra la somma da versare a titolo di acconto alla Regione, determinata
ai sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare  complessivo  dei  versamenti
eseguiti nell'esercizio precedente tramite modelli F24 con  i  codici
tributo  1239,  1705  e  1710,  ovvero  mediante   eventuali   codici
successivamente istituiti per le medesime  fattispecie.  La  predetta
percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente
al fine di consentire un migliore allineamento  dell'ammontare  degli
acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della  Regione
alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno  di  ogni
esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto, la comunica alla Regione e  la  applica  alle
ripartizioni  di  gettito  a  decorrere  dal  1°  luglio  di  ciascun
esercizio.