Art. 11 
 
Modalita' di attribuzione dell'imposta sulle assicurazioni diverse da
  quella sulla responsabilita' civile  derivante  dalla  circolazione
  dei veicoli a motore. 
 
  1.  In   relazione   alla   compartecipazione   all'imposta   sulle
assicurazioni  diverse  da  quella   sulla   responsabilita'   civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e' attribuita  alla
Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei
versamenti  dell'imposta   eseguiti   tramite   modelli   F24.   Tale
percentuale,  arrotondata  al  secondo  decimale,  e'  ottenuta   dal
rapporto tra la somma da versare a titolo di  acconto  alla  Regione,
determinata ai sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare  complessivo  dei
versamenti dell'imposta sulle assicurazioni  eseguiti  nell'esercizio
precedente tramite modelli F24. La predetta percentuale  puo'  essere
applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine  di  consentire
un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti  rispetto  alle
spettanze previste, su richiesta  della  Regione  alla  struttura  di
gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla
Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1°
luglio di ciascun esercizio.