Art. 12 
 
               Modalita' di attribuzione dell'imposta 
               sulle riserve matematiche dei rami vita 
 
  1. In relazione alla compartecipazione  all'imposta  sulle  riserve
matematiche dei rami vita e' attribuita  alla  Regione  una  somma  a
titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei
versamenti dell'imposta  sulle  riserve  matematiche  dei  rami  vita
eseguiti  tramite  modelli  F24.  Tale  percentuale,  arrotondata  al
secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare  a
titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art.  5,  e
l'ammontare complessivo dei  versamenti  dell'imposta  sulle  riserve
matematiche dei rami vita eseguiti nell'esercizio precedente  tramite
modelli F24. La predetta percentuale puo' essere applicata in  misura
inferiore,  esclusivamente  al  fine  di   consentire   un   migliore
allineamento dell'ammontare degli  acconti  rispetto  alle  spettanze
previste, su richiesta della Regione alla struttura  di  gestione  da
formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla
Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1°
luglio di ciascun esercizio.