Art. 13 
 
      Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica 
 
  1. La compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica fornita o
consumata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia  di  cui
all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto speciale  si  realizza
attraverso il versamento di  acconti  e  conguagli,  nelle  modalita'
definite dai commi che seguono. 
  2. A titolo di acconto, la struttura di gestione  attribuisce  alla
Regione la quota indicata all'art. 49,  comma  1,  lettera  b)  dello
statuto regionale dei versamenti dell'accisa  sull'energia  elettrica
eseguiti tramite modello F24-accise con il codice tributo 2806 o  con
altro codice eventualmente istituito  per  la  medesima  fattispecie,
contrassegnati, nell'apposito  campo  della  sezione  «accise»  della
delega di pagamento, con le  sigle  degli  ambiti  provinciali  della
Regione. 
  3. L'Agenzia delle dogane e dei  monopoli  comunica,  entro  il  31
maggio di ogni anno, il gettito  dell'accisa  sull'energia  elettrica
complessivamente  spettante  alla  Regione  ai  sensi  dello  statuto
speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei  rimborsi
erogati  ai  contribuenti,  al   Dipartimento   delle   finanze,   al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di
gestione, nonche' alla Regione stessa. 
  4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto  conto  delle  somme
gia' versate ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina
il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione e  ne  comunica
l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione  stessa,  al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento
delle finanze. 
  5. Il conguaglio a debito  della  Regione  viene  recuperato  dalla
struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo  importo
dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta  alla  Regione  delle
quote di gettito erariale ad essa spettante. 
  6. Il conguaglio a  credito  viene  corrisposto  alla  Regione  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  con  le  risorse
stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.