Art. 13 Disposizioni in materia di accise sull'energia elettrica 1. La compartecipazione all'accisa sull'energia elettrica fornita o consumata nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia di cui all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto speciale si realizza attraverso il versamento di acconti e conguagli, nelle modalita' definite dai commi che seguono. 2. A titolo di acconto, la struttura di gestione attribuisce alla Regione la quota indicata all'art. 49, comma 1, lettera b) dello statuto regionale dei versamenti dell'accisa sull'energia elettrica eseguiti tramite modello F24-accise con il codice tributo 2806 o con altro codice eventualmente istituito per la medesima fattispecie, contrassegnati, nell'apposito campo della sezione «accise» della delega di pagamento, con le sigle degli ambiti provinciali della Regione. 3. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, il gettito dell'accisa sull'energia elettrica complessivamente spettante alla Regione ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, al netto dei rimborsi erogati ai contribuenti, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, alla struttura di gestione, nonche' alla Regione stessa. 4. Con riferimento a ciascun esercizio, tenuto conto delle somme gia' versate ai sensi del comma 2, la struttura di gestione determina il conguaglio a debito ovvero a credito della Regione e ne comunica l'importo, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Regione stessa, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed al Dipartimento delle finanze. 5. Il conguaglio a debito della Regione viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante. 6. Il conguaglio a credito viene corrisposto alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.