Art. 14 
 
                  Disposizioni in materia di accise 
                   sui carburanti per autotrazione 
 
  1. La compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul
gasolio per autotrazione, spettante alla Regione ai  sensi  dell'art.
49, comma 1, lettera a) dello  statuto  speciale  della  Regione,  si
realizza attraverso il versamento di acconti  e  di  conguagli  nelle
modalita' definite dai commi che seguono. 
  2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro  il  31  maggio  di
ciascun anno, comunica alla Regione e al  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, Dipartimento delle finanze, il  numero  dei  litri  di
benzina e di gasolio per autotrazione  erogati  nell'anno  precedente
nel territorio della Regione,  rilevati  dai  registri  di  carico  e
scarico alla cui tenuta sono obbligati i soggetti di cui all'art. 25,
comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995,  n.
504, nonche' eventuali variazioni delle aliquote sui  carburanti  per
autotrazione. 
  3. Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia
delle  dogane  e  dei  monopoli,  alla   Regione   e   al   Ministero
dell'economia  e   delle   finanze,   Dipartimento   delle   finanze,
l'ammontare complessivo dei  pagamenti  effettuati  nell'anno  solare
precedente con il modello F24  accise  e  contrassegnati  dal  codice
tributo 2804 nonche' l'ammontare complessivo delle somme  corrisposte
alla Regione a titolo di acconto nello stesso periodo. 
  4. Entro il quindicesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni
di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'economia  e  delle  finanze,
Dipartimento delle finanze, quantifica il  coefficiente  percentuale,
arrotondato  al  secondo  decimale,  che,  applicato   ai   pagamenti
effettuati con  il  modello  F24  accise  contrassegnati  dal  codice
tributo 2804, assicura alla Regione i  previsti  flussi  di  acconto.
Tale coefficiente si ottiene dal rapporto tra  il  gettito  spettante
alla  Regione  in  base  ai  dati  dell'erogato   relativi   all'anno
precedente e il complessivo importo introitato nello  stesso  periodo
dalla struttura di gestione per effetto dei versamenti contrassegnati
dal codice  tributo  2804.  Il  gettito  spettante  alla  Regione  si
ottiene, separatamente per  prodotto,  moltiplicando  il  numero  dei
litri erogati nel territorio regionale, di cui al  comma  2,  per  le
rispettive aliquote d'imposta e quindi per le rispettive  percentuali
stabilite all'art. 49, comma 1, lettera a) dello statuto  speciale  e
sommando quindi i due valori cosi'  ottenuti.  Qualora  nell'anno  in
questione  sia   intervenuta   una   variazione   di   aliquota,   la
quantificazione  del  gettito  spettante  alla  Regione  si   ottiene
distribuendo i litri erogati in proporzione diretta ai giorni  solari
di vigenza della aliquota. 
  5. Entro il 30 giugno, il Ministero dell'economia e delle  finanze,
Dipartimento delle finanze comunica alla  struttura  di  gestione  il
coefficiente percentuale determinato ai sensi del comma 4. 
  6.  Entro  cinque  giorni  lavorativi  dalla  ricezione   di   tale
comunicazione la struttura di gestione applica il coefficiente di cui
al comma  4  nella  determinazione  degli  acconti  da  erogare  alla
Regione. 
  7. Il Dipartimento delle finanze, sulla base dei  dati  di  cui  al
precedente comma 2 e degli acconti comunicati ai sensi del precedente
comma 3, determina, entro il 30 giugno, l'ammontare del conguaglio  a
debito ovvero a  credito  della  Regione,  riferito  all'anno  solare
precedente e lo comunica al Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato e alla Regione. I fondi necessari per  la  corresponsione
alla Regione dell'eventuale conguaglio a credito saranno prelevati da
un apposito capitolo di spesa del bilancio dello  Stato,  nell'ambito
delle missioni e programmi relativi al Dipartimento della  Ragioneria
generale dello Stato del Ministero  dell'economia  e  delle  finanze.
L'eventuale conguaglio a debito della Regione viene  comunicato  alla
stessa ed alla struttura di gestione dal Dipartimento delle  finanze.
La struttura di gestione provvede al relativo  recupero  in  sede  di
erogazione degli acconti alla Regione. 
  8. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina  e  di  gasolio
per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle
dogane e dei monopoli, entro il mese di  novembre  di  ciascun  anno,
alla Regione, al Dipartimento delle finanze,  al  Dipartimento  della
Ragioneria generale dello Stato ed alla  struttura  di  gestione.  La
conseguente variazione del conguaglio gia'  calcolato  ai  sensi  del
comma 7 e'  riconosciuta  in  sede  di  attribuzione  del  conguaglio
dell'esercizio successivo. 
  9. L'Agenzia delle dogane e  dei  monopoli  per  il  tramite  della
Direzione  territoriale  competente  e  la   Regione,   prima   delle
determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di  cui
ciascuna e' in possesso, nel rispetto della normativa in  materia  di
riservatezza.