Art. 14 Disposizioni in materia di accise sui carburanti per autotrazione 1. La compartecipazione al gettito delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione, spettante alla Regione ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettera a) dello statuto speciale della Regione, si realizza attraverso il versamento di acconti e di conguagli nelle modalita' definite dai commi che seguono. 2. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il 31 maggio di ciascun anno, comunica alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, il numero dei litri di benzina e di gasolio per autotrazione erogati nell'anno precedente nel territorio della Regione, rilevati dai registri di carico e scarico alla cui tenuta sono obbligati i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, lettere b) e c) del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' eventuali variazioni delle aliquote sui carburanti per autotrazione. 3. Entro il 31 maggio la struttura di gestione comunica all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, alla Regione e al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'anno solare precedente con il modello F24 accise e contrassegnati dal codice tributo 2804 nonche' l'ammontare complessivo delle somme corrisposte alla Regione a titolo di acconto nello stesso periodo. 4. Entro il quindicesimo giorno dalla ricezione delle comunicazioni di cui ai commi 2 e 3, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, quantifica il coefficiente percentuale, arrotondato al secondo decimale, che, applicato ai pagamenti effettuati con il modello F24 accise contrassegnati dal codice tributo 2804, assicura alla Regione i previsti flussi di acconto. Tale coefficiente si ottiene dal rapporto tra il gettito spettante alla Regione in base ai dati dell'erogato relativi all'anno precedente e il complessivo importo introitato nello stesso periodo dalla struttura di gestione per effetto dei versamenti contrassegnati dal codice tributo 2804. Il gettito spettante alla Regione si ottiene, separatamente per prodotto, moltiplicando il numero dei litri erogati nel territorio regionale, di cui al comma 2, per le rispettive aliquote d'imposta e quindi per le rispettive percentuali stabilite all'art. 49, comma 1, lettera a) dello statuto speciale e sommando quindi i due valori cosi' ottenuti. Qualora nell'anno in questione sia intervenuta una variazione di aliquota, la quantificazione del gettito spettante alla Regione si ottiene distribuendo i litri erogati in proporzione diretta ai giorni solari di vigenza della aliquota. 5. Entro il 30 giugno, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze comunica alla struttura di gestione il coefficiente percentuale determinato ai sensi del comma 4. 6. Entro cinque giorni lavorativi dalla ricezione di tale comunicazione la struttura di gestione applica il coefficiente di cui al comma 4 nella determinazione degli acconti da erogare alla Regione. 7. Il Dipartimento delle finanze, sulla base dei dati di cui al precedente comma 2 e degli acconti comunicati ai sensi del precedente comma 3, determina, entro il 30 giugno, l'ammontare del conguaglio a debito ovvero a credito della Regione, riferito all'anno solare precedente e lo comunica al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione. I fondi necessari per la corresponsione alla Regione dell'eventuale conguaglio a credito saranno prelevati da un apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato, nell'ambito delle missioni e programmi relativi al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze. L'eventuale conguaglio a debito della Regione viene comunicato alla stessa ed alla struttura di gestione dal Dipartimento delle finanze. La struttura di gestione provvede al relativo recupero in sede di erogazione degli acconti alla Regione. 8. Eventuali variazioni dei quantitativi di benzina e di gasolio per autotrazione di cui al comma 2 sono comunicati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, entro il mese di novembre di ciascun anno, alla Regione, al Dipartimento delle finanze, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione. La conseguente variazione del conguaglio gia' calcolato ai sensi del comma 7 e' riconosciuta in sede di attribuzione del conguaglio dell'esercizio successivo. 9. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli per il tramite della Direzione territoriale competente e la Regione, prima delle determinazioni di cui ai commi precedenti, confrontano i dati di cui ciascuna e' in possesso, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza.