Art. 15 
 
      Disposizioni in materia di entrate riscosse a mezzo ruolo 
 
  1. Nelle more dell'individuazione delle modalita'  di  riversamento
diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie  di
cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a  mezzo  ruolo,  ad
eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a  12
del presente decreto, e' attribuita  alla  Regione  dal  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito
capitolo di spesa del bilancio dello Stato. 
  2. Le entrate tributarie di cui al  comma  1  sono  elencate  nella
tabella di cui all'allegato C del presente decreto, con l'indicazione
del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato. 
  3. L'ammontare delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti  alla
Regione per ciascun esercizio, determinato ai sensi  del  comma  4  e
ridotto del 40 per cento, costituisce l'acconto delle  spettanze  per
l'esercizio successivo. 
  4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  determina
l'importo delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione
per l'esercizio precedente sulla base  dell'ammontare  delle  entrate
tributarie di cui al comma 1 riscosse a  mezzo  ruolo  nell'esercizio
precedente, in conto competenza e in conto residui,  come  verificate
dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti  per  territorio
entro il 30 aprile. 
  5. Gli importi di cui al comma  4  sono  comunicati  alla  Regione,
entro il 31 maggio di ciascun anno,  ai  fini  dell'applicazione  del
principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria  3.7.9  e
3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118. 
  6. Le entrate riscosse a mezzo ruolo afferenti ai  tributi  di  cui
agli articoli da 5 a  12  sono  riversate  alla  Regione  secondo  la
disciplina ivi prevista.