Art. 15 Disposizioni in materia di entrate riscosse a mezzo ruolo 1. Nelle more dell'individuazione delle modalita' di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale riscosse a mezzo ruolo, ad eccezione di quella ai tributi disciplinati dagli articoli da 5 a 12 del presente decreto, e' attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato. 2. Le entrate tributarie di cui al comma 1 sono elencate nella tabella di cui all'allegato C del presente decreto, con l'indicazione del pertinente capitolo e articolo del bilancio dello Stato. 3. L'ammontare delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per ciascun esercizio, determinato ai sensi del comma 4 e ridotto del 40 per cento, costituisce l'acconto delle spettanze per l'esercizio successivo. 4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate riscosse a mezzo ruolo spettanti alla Regione per l'esercizio precedente sulla base dell'ammontare delle entrate tributarie di cui al comma 1 riscosse a mezzo ruolo nell'esercizio precedente, in conto competenza e in conto residui, come verificate dalle ragionerie territoriali dello Stato competenti per territorio entro il 30 aprile. 5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 6. Le entrate riscosse a mezzo ruolo afferenti ai tributi di cui agli articoli da 5 a 12 sono riversate alla Regione secondo la disciplina ivi prevista.