Art. 16 
 
                         Versamenti diversi 
 
  1. Nelle more dell'individuazione delle modalita'  di  riversamento
diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie  di
cui all'art. 49 dello statuto  regionale  versate  dai  debitori  non
codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso  le
tesorerie dello Stato situate sul territorio regionale, sui  capitoli
indicati nella tabella di cui all'allegato C al presente decreto,  e'
attribuita alla Regione dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, mediante pagamento da apposito  capitolo  di  spesa  del
bilancio dello Stato sulla base dei versamenti  effettuati  nell'anno
precedente. 
  2. Nelle more dell'individuazione delle modalita'  di  riversamento
diretto del gettito, la compartecipazione alle tasse  di  concessione
governativa, alle tasse di pubblico  insegnamento  e  all'imposta  di
bollo affluite su conti correnti postali  intestati  allo  Stato,  e'
attribuita alla Regione dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale
dello Stato, mediante pagamento da apposito  capitolo  di  spesa  del
bilancio dello Stato. 
  3. Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono
le  tasse  di  concessione  governativa,   le   tasse   di   pubblico
insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente,  entro  il
30 aprile, al Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  e
alla Regione l'ammontare dei versamenti eseguiti nel territorio della
Regione nell'esercizio precedente. 
  4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato  determina
l'importo delle entrate di cui ai commi 1 e 2 spettante alla  Regione
per l'esercizio precedente. 
  5. Gli importi di cui al comma  4  sono  comunicati  alla  Regione,
entro il 31 maggio di ciascun anno,  ai  fini  dell'applicazione  del
principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria  3.7.9  e
3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011,
n. 118.