Art. 16 Versamenti diversi 1. Nelle more dell'individuazione delle modalita' di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle entrate tributarie di cui all'art. 49 dello statuto regionale versate dai debitori non codificati direttamente in favore del bilancio dello Stato presso le tesorerie dello Stato situate sul territorio regionale, sui capitoli indicati nella tabella di cui all'allegato C al presente decreto, e' attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato sulla base dei versamenti effettuati nell'anno precedente. 2. Nelle more dell'individuazione delle modalita' di riversamento diretto del gettito, la compartecipazione alle tasse di concessione governativa, alle tasse di pubblico insegnamento e all'imposta di bollo affluite su conti correnti postali intestati allo Stato, e' attribuita alla Regione dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato. 3. Gli intestatari dei conti correnti postali sui quali affluiscono le tasse di concessione governativa, le tasse di pubblico insegnamento e l'imposta di bollo, comunicano annualmente, entro il 30 aprile, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e alla Regione l'ammontare dei versamenti eseguiti nel territorio della Regione nell'esercizio precedente. 4. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato determina l'importo delle entrate di cui ai commi 1 e 2 spettante alla Regione per l'esercizio precedente. 5. Gli importi di cui al comma 4 sono comunicati alla Regione, entro il 31 maggio di ciascun anno, ai fini dell'applicazione del principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.