Art. 17 Flussi informativi 1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 45 del 2018, sono forniti alla Regione, nei modi stabiliti dai commi seguenti, gli elementi informativi necessari a determinare la ripartizione del gettito dei tributi compartecipati. 2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione: a. un flusso informativo mensile riepilogativo delle operazioni di ripartizione dei versamenti effettuati tramite modelli F24 e F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato F al presente decreto, unitamente ad un flusso informativo dei versamenti oggetto di ripartizione; b. un flusso informativo mensile dei versamenti effettuati con i modelli F24 e F24 EP relativi alle imposte di cui all'art. 3, comma 8, del decreto legislativo n. 45/2018, nonche' quelli relativi ad eventuali altre imposte compartecipate dalla Regione il cui flusso informativo mensile non sia reperibile dai dati pubblicati nel rapporto mensile sull'andamento delle entrate tributarie e contributive di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica); c. un flusso informativo mensile riepilogativo delle imputazioni contabili del gettito riscosso tramite F24 e F24 EP, secondo lo schema definito nell'allegato G al presente decreto; d. un flusso informativo giornaliero dei mandati di accredito eseguiti in favore della medesima Regione, secondo lo schema definito nell'allegato H al presente decreto. 3. Nelle more della definizione di un protocollo d'intesa tra il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Regione, gli agenti della riscossione, in relazione alle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono alla Regione la distinta riepilogativa dei versamenti effettuati nel mese precedente secondo lo schema definito nell'allegato E al presente decreto; 4. Con convenzione da stipularsi con l'Agenzia delle entrate e' disciplinata la trasmissione alla Regione di elementi informativi strettamente inerenti alla quantificazione del gettito spettante alla Regione stessa, relativi a: a) le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta e le certificazioni sostitutive riguardanti l'Irpef dovuta dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale; b) i versamenti IRPEF effettuati dai contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale a seguito delle attivita' di accertamento e controllo. La convenzione di cui al presente comma dovra' prevedere, tra l'altro, il rimborso all'Agenzia delle entrate, da parte della Regione, dei costi sostenuti per l'elaborazione e la trasmissione delle suddette informazioni. 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, fornisce alla Regione i dati elementari utilizzati per calcolare la percentuale di distribuzione del gettito IRES di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2018.