Art. 17 
 
                         Flussi informativi 
 
  1. Ai sensi dell'art. 6 del decreto  legislativo  n. 45  del  2018,
sono forniti alla Regione, nei modi stabiliti dai commi seguenti, gli
elementi informativi necessari  a  determinare  la  ripartizione  del
gettito dei tributi compartecipati. 
  2. L'Agenzia delle entrate trasmette alla Regione: 
    a. un flusso informativo mensile riepilogativo  delle  operazioni
di ripartizione dei versamenti effettuati tramite modelli F24  e  F24
EP, secondo lo schema definito nell'allegato F al  presente  decreto,
unitamente  ad  un  flusso  informativo  dei  versamenti  oggetto  di
ripartizione; 
    b. un flusso informativo mensile dei versamenti effettuati con  i
modelli F24 e F24 EP relativi alle imposte di cui all'art.  3,  comma
8, del decreto legislativo n. 45/2018,  nonche'  quelli  relativi  ad
eventuali altre imposte compartecipate dalla Regione  il  cui  flusso
informativo mensile  non  sia  reperibile  dai  dati  pubblicati  nel
rapporto  mensile   sull'andamento   delle   entrate   tributarie   e
contributive di cui al comma 5 dell'art. 14 della legge  31  dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica); 
    c. un flusso informativo mensile riepilogativo delle  imputazioni
contabili del gettito riscosso tramite  F24  e  F24  EP,  secondo  lo
schema definito nell'allegato G al presente decreto; 
    d. un flusso informativo giornaliero  dei  mandati  di  accredito
eseguiti in favore della medesima Regione, secondo lo schema definito
nell'allegato H al presente decreto. 
  3. Nelle more della definizione di un protocollo  d'intesa  tra  il
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la Regione,  gli
agenti della riscossione, in relazione alle quote di gettito erariale
riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 237 di cui all'art. 2 del presente decreto, trasmettono alla
Regione la distinta riepilogativa dei versamenti effettuati nel  mese
precedente secondo lo schema definito  nell'allegato  E  al  presente
decreto; 
  4. Con convenzione da stipularsi con  l'Agenzia  delle  entrate  e'
disciplinata la trasmissione alla  Regione  di  elementi  informativi
strettamente inerenti alla quantificazione del gettito spettante alla
Regione stessa, relativi a: 
    a) le dichiarazioni dei redditi e dei sostituti di imposta  e  le
certificazioni   sostitutive   riguardanti   l'Irpef    dovuta    dai
contribuenti fiscalmente domiciliati sul territorio regionale; 
    b) i versamenti IRPEF  effettuati  dai  contribuenti  fiscalmente
domiciliati sul territorio regionale a  seguito  delle  attivita'  di
accertamento e controllo. 
  La convenzione di cui  al  presente  comma  dovra'  prevedere,  tra
l'altro, il  rimborso  all'Agenzia  delle  entrate,  da  parte  della
Regione, dei costi sostenuti per  l'elaborazione  e  la  trasmissione
delle suddette informazioni. 
  5. Il Ministero dell'economia e delle finanze,  Dipartimento  delle
finanze, fornisce alla  Regione  i  dati  elementari  utilizzati  per
calcolare la percentuale di distribuzione del  gettito  IRES  di  cui
all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo n. 45 del 2018.