Art. 18 
 
     Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati 
 
  1. Le eventuali modifiche alla tabella di cui all'allegato  D  sono
effettuate con provvedimento dell'Agenzia delle  entrate  sulla  base
delle   quote   di   compartecipazione   previste    dall'ordinamento
finanziario. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A,  B
e C e' effettuato dall'Agenzia  delle  entrate  tenendo  conto  delle
percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella
tabella di cui all'allegato D al presente decreto. 
  2. Eventuali  modifiche  al  presente  decreto  sono  adottate  con
decreto del Ministero dell'economia e delle  finanze,  previa  intesa
con la Regione, sentite, per le parti di  rispettiva  competenza,  le
amministrazioni interessate.