Art. 18 Modifiche al decreto, alle tabelle ed agli schemi allegati 1. Le eventuali modifiche alla tabella di cui all'allegato D sono effettuate con provvedimento dell'Agenzia delle entrate sulla base delle quote di compartecipazione previste dall'ordinamento finanziario. L'aggiornamento delle tabelle di cui agli allegati A, B e C e' effettuato dall'Agenzia delle entrate tenendo conto delle percentuali di compartecipazione alle entrate erariali indicate nella tabella di cui all'allegato D al presente decreto. 2. Eventuali modifiche al presente decreto sono adottate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Regione, sentite, per le parti di rispettiva competenza, le amministrazioni interessate.