Art. 19 Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni 1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto a decorrere dal decimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La struttura di gestione, secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti effettuati con i modelli F24 ed F24 EP dal 1° gennaio 2019 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti e lo comunica alla stessa Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato entro il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto. Le somme a debito della Regione sono corrisposte dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario al capitolo 1200 del capo VI di entrata entro venti giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo del presente comma, ove detta comunicazione sia effettuata entro il 10 dicembre 2019; la Regione, entro il mese di gennaio 2020, comunica i dati dell'avvenuto versamento all'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di consentire le operazioni di rettifica della quietanza emessa sul capitolo 1200. Nel caso in cui la predetta comunicazione sia effettuata dopo il 10 dicembre 2019, la Regione provvede al versamento al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata nel mese di febbraio 2020. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 6. Le somme a credito della Regione sono corrisposte, con la stessa tempistica, mediante rettifica delle quietanze gia' emesse in favore del bilancio dello Stato nel periodo di riferimento con accreditamento sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato. 3. La struttura di gestione, sulla base dei dati comunicati dagli agenti della riscossione al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministero delle finanze 17 dicembre 1998 e secondo i criteri previsti dal presente decreto, ridetermina la ripartizione dei versamenti derivanti dai modelli F23, effettuati dal 1° gennaio 2018 al giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti entro il 31 maggio 2020. Il saldo a credito della Regione viene corrisposto mediante pagamento da apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla base della comunicazione della struttura di gestione. Il saldo a debito della Regione e' corrisposto dalla medesima mediante pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione. 4. Nell'esercizio 2020, entro il 31 maggio, secondo i criteri previsti dal presente decreto, la struttura di gestione ridetermina e comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: a) la ripartizione dei versamenti effettuati nel 2018 con i modelli F24 ed F24 EP delle imposte di cui all'art. 3 e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti; b) la ripartizione dei versamenti effettuati nel 2018 con i modelli F24 ed F24 EP dell'accisa sui tabacchi lavorati e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio delle spettanze in relazione ai predetti versamenti; c) le spettanze definitive relative al 2018 delle accise sull'energia elettrica e, tenuto conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e dei conguagli eventualmente corrisposti ai sensi dell'art. 6 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008, stabilisce il conguaglio delle stesse. 5. In relazione alle imposte di cui agli articoli da 6 a 12 la struttura di gestione, nell'esercizio 2020, entro il 31 marzo comunica alla Regione, al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le somme versate alla Regione nel 2018 a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma 819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205. Con le modalita' indicate all'art. 5, il Dipartimento delle finanze, tenuto conto della comunicazione di cui al periodo precedente, determina i conguagli dovuti per il 2018. 6. Il Dipartimento delle finanze determina il conguaglio complessivo risultante dalle operazioni di cui ai commi 4 e 5 e lo comunica alla Regione, alla struttura di gestione e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 7. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a debito della Regione, esso viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma 6 risulti a credito della Regione, esso viene erogato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato. 8. Le compartecipazioni ai tributi erariali di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nel testo precedente alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano comprese nel campo di applicazione dell'art. 9 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo le modalita' ivi previste fino al 31 dicembre 2019 a titolo di acconto delle spettanze di cui all'art. 15 del presente decreto per gli esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 15 comportino un saldo a debito della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione. Per i predetti tributi, le somme residue da riscuotere dei ruoli resi esecutivi alla data del 31 dicembre 2019, risultanti dalle rendicontazioni periodiche, a partire dal 1° gennaio 2020 saranno riclassificate e accertate a favore dell'erario e discaricate alla Regione dagli agenti della riscossione e le relative riscossioni attribuite allo Stato, secondo le modalita' operative che saranno definite d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 9. Le compartecipazioni ai tributi erariali di cui all'art. 49 dello statuto regionale, nel testo precedente alle modificazioni apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che siano comprese nel campo di applicazione dell'art. 8 del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 17 ottobre 2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo le modalita' ivi previste fino al 31 dicembre 2019, a titolo di acconto delle spettanze di cui all'art. 16 del presente decreto per gli esercizi 2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018 e 2019 ai sensi dell'art. 16 comportino un saldo a debito della Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento in favore dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465, art. 1, del capo X di entrata. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da parte della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione. 10. Le somme di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 sono comunicate alla Regione ai fini dell'applicazione dei principi contabili applicati alla contabilita' finanziaria 3.7.9 e 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 11. Per l'esercizio 2019 e per il primo semestre dell'esercizio 2020 l'attribuzione degli acconti alla Regione sui tributi di cui agli articoli da 5 a 12 e 14 avviene applicando le percentuali riportate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto. 12. Il conguaglio delle spettanze per l'esercizio 2018 di cui ai commi 3, 4, 5, 8 e 9 tiene conto della quota di gettito riservata all'erario secondo i criteri indicati nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018. 13. E' abrogato il decreto del Ministero dell'economia 17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"», salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 14 del presente articolo. 14. Il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 17 ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137, recante "Disposizioni in materia di finanza regionale del Friuli-Venezia Giulia"», continua ad applicarsi alla ripartizione dei versamenti di imposta effettuati dai contribuenti fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei conguagli delle spettanze dovute in relazione alle annualita' fino al 2017. Con riferimento ai conguagli non ancora erogati, per le annualita' fino al 2017, in relazione alla compartecipazione al gettito delle ritenute sui redditi da pensione di cui all'art. 3-bis del predetto decreto del 17 ottobre 2008, il saldo a debito della Regione e' recuperato dalla struttura di gestione a valere sul gettito erariale riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire alla Regione in base al presente decreto e il saldo a credito della Regione e' corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato mediante pagamento da apposito capitolo del bilancio dello Stato sulla base delle comunicazioni del Dipartimento delle finanze. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 26 settembre 2019 Il direttore generale delle finanze: Lapecorella Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta