Art. 19 
 
           Disposizioni transitorie e finali e abrogazioni 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto hanno effetto  a  decorrere
dal decimo giorno successivo alla sua  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
  2. La  struttura  di  gestione,  secondo  i  criteri  previsti  dal
presente  decreto,  ridetermina  la   ripartizione   dei   versamenti
effettuati con i modelli F24 ed F24 EP dal 1° gennaio 2019 al  giorno
precedente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai
sensi dell'art.  1,  comma  819,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio  delle  spettanze  in
relazione ai predetti versamenti e lo comunica alla  stessa  Regione,
al Dipartimento delle finanze  e  al  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello  Stato  entro  il  ventesimo  giorno  successivo  alla
pubblicazione del presente decreto. Le somme a debito  della  Regione
sono  corrisposte  dalla  medesima  mediante  pagamento   in   favore
dell'erario al capitolo 1200 del  capo  VI  di  entrata  entro  venti
giorni dalla comunicazione di  cui  al  primo  periodo  del  presente
comma, ove detta comunicazione sia effettuata entro  il  10  dicembre
2019; la Regione, entro il mese di  gennaio  2020,  comunica  i  dati
dell'avvenuto versamento all'Ufficio centrale di bilancio  presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo di  consentire  le
operazioni di rettifica della quietanza emessa sul capitolo 1200. Nel
caso in cui la predetta  comunicazione  sia  effettuata  dopo  il  10
dicembre 2019, la Regione provvede al versamento  al  capitolo  3465,
art. 1, del capo X di entrata nel mese di febbraio 2020. In  caso  di
mancato versamento al bilancio dello Stato, l'importo e'  oggetto  di
compensazione secondo le modalita' di cui all'art.  5,  comma  6.  Le
somme a  credito  della  Regione  sono  corrisposte,  con  la  stessa
tempistica, mediante rettifica delle quietanze gia' emesse in  favore
del  bilancio  dello   Stato   nel   periodo   di   riferimento   con
accreditamento  sul  conto   infruttifero   ordinario   alla   stessa
intestato. 
  3. La struttura di gestione, sulla base dei dati  comunicati  dagli
agenti  della  riscossione  al  sistema  informativo  del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del  Ministero
delle finanze 17 dicembre 1998  e  secondo  i  criteri  previsti  dal
presente  decreto,  ridetermina  la   ripartizione   dei   versamenti
derivanti dai modelli F23, effettuati dal 1° gennaio 2018  al  giorno
precedente alla data di entrata in vigore  del  presente  decreto  e,
tenuto conto delle somme versate alla Regione nel medesimo periodo ai
sensi dell'art.  1,  comma  819,  secondo  periodo,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, stabilisce il conguaglio  delle  spettanze  in
relazione ai predetti versamenti entro il 31 maggio 2020. Il saldo  a
credito  della  Regione  viene  corrisposto  mediante  pagamento   da
apposito capitolo di spesa del bilancio  dello  Stato  da  parte  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sulla  base  della
comunicazione della struttura di gestione. Il saldo  a  debito  della
Regione e' corrisposto dalla medesima mediante  pagamento  in  favore
dell'erario, da effettuarsi entro il 30 giugno 2020 al capitolo 3465,
art. 1, del capo X di entrata.  In  caso  di  mancato  versamento  al
bilancio dello Stato, l'importo e' oggetto di compensazione da  parte
della struttura di gestione a valere sulle risorse a qualunque titolo
spettanti alla Regione. 
  4. Nell'esercizio 2020, entro  il  31  maggio,  secondo  i  criteri
previsti dal presente decreto, la struttura di gestione ridetermina e
comunica  alla  Regione,  al  Dipartimento   delle   finanze   e   al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato: 
    a) la ripartizione dei  versamenti  effettuati  nel  2018  con  i
modelli F24 ed F24 EP delle imposte di cui all'art. 3 e, tenuto conto
delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma
819,  secondo  periodo,  della  legge  27  dicembre  2017,  n.   205,
stabilisce il conguaglio delle spettanze  in  relazione  ai  predetti
versamenti; 
    b) la ripartizione dei  versamenti  effettuati  nel  2018  con  i
modelli F24 ed F24 EP dell'accisa sui  tabacchi  lavorati  e,  tenuto
conto delle somme versate alla Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1,
comma 819, secondo periodo, della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,
stabilisce il conguaglio delle spettanze  in  relazione  ai  predetti
versamenti; 
    c)  le  spettanze  definitive  relative  al  2018  delle   accise
sull'energia elettrica e,  tenuto  conto  delle  somme  versate  alla
Regione nel 2018 ai sensi dell'art. 1, comma  819,  secondo  periodo,
della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e  dei  conguagli  eventualmente
corrisposti  ai  sensi  dell'art.  6  del   decreto   del   Ministero
dell'economia e delle finanze del  17  ottobre  2008,  stabilisce  il
conguaglio delle stesse. 
  5. In relazione alle imposte di cui agli articoli  da  6  a  12  la
struttura  di  gestione,  nell'esercizio  2020,  entro  il  31  marzo
comunica  alla  Regione,  al  Dipartimento   delle   finanze   e   al
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato le  somme  versate
alla Regione nel 2018 a titolo di acconto ai sensi dell'art. 1, comma
819, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n.  205.  Con  le
modalita' indicate all'art. 5, il Dipartimento delle finanze,  tenuto
conto della comunicazione di cui al periodo precedente,  determina  i
conguagli dovuti per il 2018. 
  6.  Il  Dipartimento  delle   finanze   determina   il   conguaglio
complessivo risultante dalle operazioni di cui ai commi 4 e  5  e  lo
comunica alla Regione, alla struttura di gestione e  al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
  7. Qualora il conguaglio complessivo di cui al comma  6  risulti  a
debito della  Regione,  esso  viene  recuperato  dalla  struttura  di
gestione, che provvede a trattenere il relativo importo  dai  mandati
eseguiti per l'attribuzione  diretta  alla  Regione  delle  quote  di
gettito erariale ad essa spettante. Qualora il conguaglio complessivo
di cui al comma 6 risulti a credito della Regione, esso viene erogato
dal Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  con  le
risorse stanziate su apposito capitolo di spesa  del  bilancio  dello
Stato. 
  8. Le compartecipazioni ai tributi  erariali  di  cui  all'art.  49
dello statuto regionale,  nel  testo  precedente  alle  modificazioni
apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, che siano comprese nel campo di  applicazione  dell'art.  9  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del  17  ottobre
2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo  le  modalita'
ivi previste fino al 31 dicembre  2019  a  titolo  di  acconto  delle
spettanze di cui all'art. 15 del presente decreto  per  gli  esercizi
2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018  e
2019 ai sensi  dell'art.  15  comportino  un  saldo  a  debito  della
Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento
in favore dell'erario, da effettuarsi entro  il  30  giugno  2020  al
capitolo 3465, art. 1, del capo X di  entrata.  In  caso  di  mancato
versamento  al  bilancio  dello  Stato,  l'importo  e'   oggetto   di
compensazione da parte della struttura di  gestione  a  valere  sulle
risorse a qualunque titolo spettanti alla  Regione.  Per  i  predetti
tributi, le somme residue da riscuotere dei ruoli resi esecutivi alla
data  del  31  dicembre  2019,   risultanti   dalle   rendicontazioni
periodiche, a partire dal 1° gennaio 2020  saranno  riclassificate  e
accertate a favore  dell'erario  e  discaricate  alla  Regione  dagli
agenti della riscossione e le relative  riscossioni  attribuite  allo
Stato, secondo le modalita' operative che saranno  definite  d'intesa
con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 
  9. Le compartecipazioni ai tributi  erariali  di  cui  all'art.  49
dello statuto regionale,  nel  testo  precedente  alle  modificazioni
apportate dall'art. 1, comma 817, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205, che siano comprese nel campo di  applicazione  dell'art.  8  del
decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  del  17  ottobre
2008 continuano ad essere versate alla Regione secondo  le  modalita'
ivi previste fino al 31 dicembre 2019,  a  titolo  di  acconto  delle
spettanze di cui all'art. 16 del presente decreto  per  gli  esercizi
2018 e 2019. Qualora le somme effettivamente spettanti per il 2018  e
2019 ai sensi  dell'art.  16  comportino  un  saldo  a  debito  della
Regione, la medesima provvede alla restituzione mediante il pagamento
in favore dell'erario, da effettuarsi entro  il  30  giugno  2020  al
capitolo 3465, art. 1, del capo X di  entrata.  In  caso  di  mancato
versamento  al  bilancio  dello  Stato,  l'importo  e'   oggetto   di
compensazione da parte della struttura di  gestione  a  valere  sulle
risorse a qualunque titolo spettanti alla Regione. 
  10. Le somme di cui ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 9  sono  comunicate
alla  Regione  ai  fini  dell'applicazione  dei  principi   contabili
applicati  alla  contabilita'  finanziaria  3.7.9  e  3.7.10  di  cui
all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 
  11. Per l'esercizio 2019 e per  il  primo  semestre  dell'esercizio
2020 l'attribuzione degli acconti alla Regione  sui  tributi  di  cui
agli articoli da 5 a  12  e  14  avviene  applicando  le  percentuali
riportate nella tabella di cui all'allegato I al presente decreto. 
  12. Il conguaglio delle spettanze per l'esercizio 2018  di  cui  ai
commi 3, 4, 5, 8 e 9 tiene conto della  quota  di  gettito  riservata
all'erario secondo i  criteri  indicati  nel  decreto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze 4 ottobre 2018. 
  13. E' abrogato il decreto del Ministero dell'economia  17  ottobre
2008, concernente la «Attuazione del decreto  legislativo  31  luglio
2007, n. 137, recante "Disposizioni in materia di  finanza  regionale
del Friuli-Venezia Giulia"», salvo quanto previsto ai commi 8, 9 e 14
del presente articolo. 
  14. Il decreto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  17
ottobre 2008, concernente la «Attuazione del decreto  legislativo  31
luglio 2007, n. 137, recante  "Disposizioni  in  materia  di  finanza
regionale del Friuli-Venezia Giulia"», continua  ad  applicarsi  alla
ripartizione dei versamenti di imposta  effettuati  dai  contribuenti
fino al 31 dicembre 2017 e alla quantificazione dei  conguagli  delle
spettanze dovute in relazione  alle  annualita'  fino  al  2017.  Con
riferimento ai conguagli non ancora erogati, per le  annualita'  fino
al  2017,  in  relazione  alla  compartecipazione  al  gettito  delle
ritenute sui redditi da pensione di cui all'art. 3-bis  del  predetto
decreto del 17 ottobre 2008, il  saldo  a  debito  della  Regione  e'
recuperato dalla struttura di gestione a valere sul gettito  erariale
riscosso tramite modelli F24 ed F24 EP da attribuire alla Regione  in
base al presente decreto e  il  saldo  a  credito  della  Regione  e'
corrisposto dal Dipartimento della Ragioneria  generale  dello  Stato
mediante pagamento da apposito  capitolo  del  bilancio  dello  Stato
sulla base delle comunicazioni del Dipartimento delle finanze. 
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana. 
 
    Roma, 26 settembre 2019 
 
                     Il direttore generale delle finanze: Lapecorella 
 
Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta