Art. 2 Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse attraverso il modello F23 1. Ove non diversamente disposto dal presente decreto, la ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito erariale riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, e' effettuata dagli agenti della riscossione mediante accredito diretto delle relative somme sul conto infruttifero ordinario alla stessa intestato presso la Tesoreria dello Stato. 2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile delle somme riscosse per ciascun codice tributo presso gli sportelli degli ambiti provinciali che insistono sul territorio della Regione - ovvero a questi ultimi accreditati dagli intermediari finanziari abilitati - si rinvia alla tabella di cui all'allegato A al presente decreto. 3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano, in quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le relative disposizioni di attuazione.