Art. 2 
 
Ripartizione delle quote di gettito erariale riscosse  attraverso  il
                             modello F23 
 
  1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente   decreto,   la
ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito  erariale
riscosse con le modalita' previste dal decreto legislativo  9  luglio
1997, n. 237, e' effettuata dagli agenti della  riscossione  mediante
accredito  diretto  delle  relative  somme  sul  conto   infruttifero
ordinario alla stessa intestato presso la Tesoreria dello Stato. 
  2. Per l'individuazione dei criteri di imputazione contabile  delle
somme riscosse per ciascun codice tributo presso gli sportelli  degli
ambiti provinciali che  insistono  sul  territorio  della  Regione  -
ovvero a questi  ultimi  accreditati  dagli  intermediari  finanziari
abilitati - si rinvia alla tabella di cui all'allegato A al  presente
decreto. 
  3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si  applicano,  in
quanto compatibili, il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237 e le
relative disposizioni di attuazione.