Art. 3 
 
Ripartizione delle quote di gettito erariale  riscosse  attraverso  i
                        modelli F24 ed F24 EP 
 
  1.  Ove  non  diversamente  disposto  dal  presente   decreto,   la
ripartizione in favore della Regione delle quote di gettito  erariale
riscosse attraverso il «modello F24», di cui al decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241, ed il «modello F24 enti pubblici» (F24  EP),  e'
effettuata  dalla  struttura  di  gestione  individuata  dal  decreto
interministeriale 22 maggio 1998, n. 183 (d'ora innanzi «struttura di
gestione»), sulla base dei codici tributo indicati dai contribuenti e
del luogo in  cui  e'  avvenuto  il  versamento,  mediante  accredito
diretto  delle  relative  somme  sul  conto  infruttifero  ordinario,
intestato alla Regione presso la Tesoreria dello Stato. 
  2. Per l'individuazione del luogo in cui e' avvenuto il versamento,
di cui al comma precedente, si applicano i seguenti criteri: 
    a) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 EP, il  luogo
in cui  e'  avvenuto  il  versamento  e'  identificato  con  l'ambito
provinciale ove ha sede la filiale della Banca d'Italia presso cui e'
aperto il  conto  di  tesoreria  unica  o  la  contabilita'  speciale
dell'ente pubblico o dell'amministrazione statale periferica  che  ha
eseguito il pagamento. Per i versamenti eseguiti dagli enti  pubblici
e dalle amministrazioni dello  Stato  titolari  di  conti  presso  la
tesoreria centrale, il luogo di riscossione e' individuato in base al
domicilio fiscale dell'ente; 
    b) per i versamenti eseguiti tramite il modello F24 cartaceo,  il
luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato  con  la  sede
della filiale dell'intermediario della riscossione presso il quale e'
stato presentato il modello F24; 
    c) per i versamenti eseguiti tramite il modello  F24  telematico,
il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato con la sede
della filiale della banca o  dell'ufficio  postale,  individuati  dal
corrispondente codice CAB (codice di avviamento bancario), presso cui
e' aperto il conto corrente di addebito del versante; 
    d) per i versamenti telematici eseguiti mediante il  modello  F24
cumulativo con addebito  sul  conto  dell'intermediario  o  pervenuti
tramite banche  prive  di  sportelli  sul  territorio  (c.d.  «banche
virtuali»), il luogo in cui e' avvenuto il versamento e' identificato
con il domicilio fiscale del versante. 
  3. Le ripartizioni sono eseguite esclusivamente sulla base dei dati
trasmessi all'Agenzia delle entrate dai  contribuenti,  attraverso  i
servizi  telematici  forniti  dall'agenzia   stessa,   ovvero   dagli
intermediari della riscossione  (banche,  Poste  Italiane  S.p.a.  ed
agenti della riscossione). 
  4. I criteri di imputazione  contabile  delle  somme  riscosse  per
ciascun codice tributo sono individuati nell'allegato B  al  presente
decreto. 
  5. La ripartizione delle somme  viene  effettuata  al  netto  degli
importi di segno negativo derivanti  dalle  compensazioni  esercitate
dai contribuenti, attribuendo gli  importi  ad  esse  corrispondenti,
nell'ordine, ai seguenti capitoli ed  articoli  del  bilancio:  1203,
art. 1; 1023, art. 3; 1024, art. 8; 1024, art. 2;  eventualmente  per
capitolo ed articolo crescente a partire dal 1023. 
  6. Nei giorni in cui i versamenti dei contribuenti  sono  inferiori
alle compensazioni esercitate, le somme occorrenti per  ripianare  il
saldo negativo di ripartizione sono anticipate mediante prelievo  dei
fondi necessari  dalla  contabilita'  speciale  n.  1778,  denominata
«Agenzia delle entrate - fondi di bilancio». 
  7. Il recupero delle anticipazioni effettuate ai sensi del comma  6
avviene entro il mese  successivo,  salvo  insufficiente  importo  di
segno positivo, imputando le somme al bilancio della Regione  con  le
modalita' previste dal comma 5. 
  8. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  decreto  in
tema di ripartizione delle somme riscosse attraverso i  modelli  F24,
si rinvia alle  disposizioni,  in  quanto  compatibili,  dei  decreti
interministeriali del 22 maggio 1998, n. 183 e del 15 ottobre 1998.