Art. 4 
 
               Recupero delle anticipazioni effettuate 
                      per i rimborsi di imposte 
 
  1. Entro il mese di novembre di  ciascun  anno,  con  le  modalita'
previste dall'art. 3, comma 7, la struttura di gestione  recupera  la
quota di competenza regionale dei rimborsi  erogati  ai  contribuenti
afferenti ai tributi erariali compartecipati dalla Regione. 
  2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai rimborsi fiscali
relativi ai tributi di cui agli articoli da 5 a 14, per i quali resta
ferma la disciplina ivi prevista.