Art. 4 Recupero delle anticipazioni effettuate per i rimborsi di imposte 1. Entro il mese di novembre di ciascun anno, con le modalita' previste dall'art. 3, comma 7, la struttura di gestione recupera la quota di competenza regionale dei rimborsi erogati ai contribuenti afferenti ai tributi erariali compartecipati dalla Regione. 2. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai rimborsi fiscali relativi ai tributi di cui agli articoli da 5 a 14, per i quali resta ferma la disciplina ivi prevista.