Art. 5 Modalita' di attribuzione del gettito relativo ad alcune tipologie di tributi 1. Entro il 31 maggio di ciascun esercizio, il Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 49 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «statuto speciale») e dall'art. 3 del decreto legislativo n. 45 del 2018, applicati agli ultimi dati disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo alla compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle societa' (IRES), all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle ritenute a titolo d'imposta sugli interessi, alle ritenute a titolo di imposta e alle imposte sostitutive sugli altri redditi da capitale e sui redditi diversi, all'imposta sulle assicurazioni diverse da quella sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita e li comunica alla Regione, alla struttura di gestione ed al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. 2. Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il calcolo dell'acconto annuale da attribuire ai sensi degli articoli seguenti, nonche' per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a cui si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo, ove definitivi. 3. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, la Regione puo' richiedere alla struttura di gestione, mediante comunicazione inviata tramite posta elettronica certificata, di interrompere la corresponsione dell'acconto per un determinato esercizio, anche limitatamente a uno o ad alcuni di essi, con esclusione della possibilita' di riprenderne l'erogazione nel medesimo esercizio. L'interruzione e' consentita esclusivamente per un miglior allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno rispetto alle spettanze previste, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 del decreto legislativo n. 45 del 2018, ed e' disposta entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 4. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, entro il 31 marzo di ciascun esercizio, la struttura di gestione comunica al Dipartimento delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato quanto corrisposto alla Regione a titolo di acconto nell'esercizio precedente. 5. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, sulla base del gettito spettante alla Regione ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione, nonche' degli acconti corrisposti ai sensi degli articoli seguenti, il Dipartimento delle finanze determina il conguaglio a credito ovvero a debito della Regione. Il secondo anno successivo a quello di riferimento, entro il 31 maggio, il Dipartimento delle finanze comunica alla Regione, al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura di gestione il conguaglio riferito ai tributi di cui al presente articolo per i quali sono disponibili i dati definitivi relativi all'annualita' oggetto di conguaglio. Per i tributi i cui dati non risultano definitivi il conguaglio e' comunicato separatamente nel rispetto di quanto previsto nel principio contabile applicato alla contabilita' finanziaria 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. 6. Il conguaglio a debito della Regione viene recuperato dalla struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo importo dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta alla Regione delle quote di gettito erariale ad essa spettante. 7. Il conguaglio a credito della Regione viene erogato dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con le risorse stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.