Art. 5 
 
           Modalita' di attribuzione del gettito relativo 
                   ad alcune tipologie di tributi 
 
  1.  Entro  il  31  maggio  di  ciascun  esercizio,   il   Ministero
dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, sulla base
dei criteri stabiliti dall'art.  49  della  legge  costituzionale  31
gennaio 1963,  n.  1,  recante  lo  statuto  speciale  della  Regione
Friuli-Venezia Giulia (d'ora innanzi «statuto speciale») e  dall'art.
3 del decreto legislativo n. 45 del 2018, applicati agli ultimi  dati
disponibili, determina l'ammontare del gettito annuale relativo  alla
compartecipazione all'imposta sul  valore  aggiunto  (IVA)  derivante
dagli scambi interni, all'imposta sul reddito delle societa'  (IRES),
all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), alle  ritenute
a titolo d'imposta sugli interessi, alle ritenute a titolo di imposta
e alle imposte sostitutive sugli altri  redditi  da  capitale  e  sui
redditi diversi, all'imposta sulle assicurazioni  diverse  da  quella
sulla responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli
a motore e all'imposta sulle riserve matematiche dei rami vita  e  li
comunica alla Regione, alla struttura di gestione ed al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato. 
  2. Il gettito di cui al comma 1 costituisce la base per il  calcolo
dell'acconto annuale da attribuire ai sensi degli articoli  seguenti,
nonche' per la determinazione del conguaglio relativo all'anno a  cui
si riferiscono i dati utilizzati per il calcolo, ove definitivi. 
  3. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1,  la  Regione  puo'
richiedere alla struttura di gestione, mediante comunicazione inviata
tramite   posta   elettronica   certificata,   di   interrompere   la
corresponsione  dell'acconto  per  un  determinato  esercizio,  anche
limitatamente a uno  o  ad  alcuni  di  essi,  con  esclusione  della
possibilita' di  riprenderne  l'erogazione  nel  medesimo  esercizio.
L'interruzione  e'   consentita   esclusivamente   per   un   miglior
allineamento dell'ammontare degli acconti corrisposti in corso d'anno
rispetto alle spettanze previste, ai sensi del comma  3  dell'art.  4
del decreto legislativo n. 45 del 2018, ed e'  disposta  entro  dieci
giorni dal ricevimento della comunicazione. 
  4. Con riferimento ai tributi di cui al comma 1, entro il 31  marzo
di  ciascun  esercizio,  la  struttura  di   gestione   comunica   al
Dipartimento  delle  finanze  e  al  Dipartimento  della   Ragioneria
generale dello Stato quanto corrisposto  alla  Regione  a  titolo  di
acconto nell'esercizio precedente. 
  5. Con riferimento ai tributi di cui al comma  1,  sulla  base  del
gettito spettante alla Regione ai  sensi  dello  statuto  speciale  e
delle relative norme di attuazione, nonche' degli acconti corrisposti
ai sensi degli  articoli  seguenti,  il  Dipartimento  delle  finanze
determina il conguaglio a credito ovvero a debito della  Regione.  Il
secondo anno successivo a quello di riferimento, entro il 31  maggio,
il Dipartimento delle finanze comunica alla Regione, al  Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato ed alla struttura  di  gestione
il conguaglio riferito ai tributi di cui al presente articolo  per  i
quali sono disponibili  i  dati  definitivi  relativi  all'annualita'
oggetto di conguaglio.  Per  i  tributi  i  cui  dati  non  risultano
definitivi il conguaglio e' comunicato separatamente nel rispetto  di
quanto previsto nel principio contabile applicato  alla  contabilita'
finanziaria 3.7.10 di cui all'allegato 4/2 al decreto legislativo  23
giugno 2011, n. 118. 
  6. Il conguaglio a debito  della  Regione  viene  recuperato  dalla
struttura di gestione, che provvede a trattenere il relativo  importo
dai mandati eseguiti per l'attribuzione diretta  alla  Regione  delle
quote di gettito erariale ad essa spettante. 
  7.  Il  conguaglio  a  credito  della  Regione  viene  erogato  dal
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,  con  le  risorse
stanziate su apposito capitolo di spesa del bilancio dello Stato.