Art. 6 
 
         Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta 
      sul valore aggiunto (IVA) derivante dagli scambi interni 
 
  1. In  relazione  alla  compartecipazione  all'imposta  sul  valore
aggiunto (IVA) derivante dagli scambi  interni,  e'  attribuita  alla
Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio. 
  2. L'acconto di cui al comma 1 e' attribuito a cura della struttura
di gestione accreditando  alla  Regione  una  quota  percentuale  dei
versamenti IVA eseguiti a titolo di liquidazione mensile e  di  split
payment tramite modelli F24 e F24 EP. Tale  percentuale,  arrotondata
al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma da versare
a titolo di acconto alla Regione, determinata ai sensi dell'art. 5, e
l'ammontare complessivo dei versamenti  IVA  eseguiti  nell'esercizio
precedente a titolo  di  liquidazione  mensile  e  di  split  payment
tramite modelli F24 e F24 EP. La  predetta  percentuale  puo'  essere
applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine  di  consentire
un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti  rispetto  alle
spettanze previste, su richiesta  della  Regione  alla  struttura  di
gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla
Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1°
luglio di ciascun esercizio.