Art. 7 
 
         Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta 
              sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 
 
  1. In relazione alla compartecipazione all'IRPEF, la  struttura  di
gestione attribuisce alla Regione una somma a titolo di  acconto  per
ciascun esercizio, accreditando alla Regione  una  quota  percentuale
dei versamenti IRPEF  eseguiti  a  titolo  di  ritenute  mensili  sui
redditi da lavoro dipendente. 
  2. La percentuale  di  cui  al  comma  1,  arrotondata  al  secondo
decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta  a  titolo  di
acconto,  determinata  ai  sensi  dell'art.  5,  e  l'ammontare   dei
versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da
lavoro  dipendente  tramite  modelli  F24  e  F24  EP  nell'esercizio
precedente. La predetta percentuale puo' essere applicata  in  misura
inferiore,  esclusivamente  al  fine  di   consentire   un   migliore
allineamento dell'ammontare degli  acconti  rispetto  alle  spettanze
previste, su richiesta della Regione alla struttura  di  gestione  da
formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 
  3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze  di
cui all'art. 5,  comma  1,  la  struttura  di  gestione  aggiorna  la
percentuale di acconto di cui al comma precedente, la  comunica  alla
Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal  1°
luglio di ciascun esercizio. 
  4. La percentuale di acconto e' modificata a seguito della adozione
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art.
2,  comma  1,  del  decreto  legislativo  6  maggio   2011,   n.   68
(Disposizioni in materia di autonomia  di  entrata  delle  regioni  a
statuto ordinario e delle province,  nonche'  di  determinazione  dei
costi e dei fabbisogni standard nel  settore  sanitario)  in  ragione
della riduzione di gettito IRPEF ivi prevista.