Art. 7 Modalita' di attribuzione del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) 1. In relazione alla compartecipazione all'IRPEF, la struttura di gestione attribuisce alla Regione una somma a titolo di acconto per ciascun esercizio, accreditando alla Regione una quota percentuale dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente. 2. La percentuale di cui al comma 1, arrotondata al secondo decimale, e' ottenuta dal rapporto tra la somma dovuta a titolo di acconto, determinata ai sensi dell'art. 5, e l'ammontare dei versamenti IRPEF eseguiti a titolo di ritenute mensili sui redditi da lavoro dipendente tramite modelli F24 e F24 EP nell'esercizio precedente. La predetta percentuale puo' essere applicata in misura inferiore, esclusivamente al fine di consentire un migliore allineamento dell'ammontare degli acconti rispetto alle spettanze previste, su richiesta della Regione alla struttura di gestione da formularsi entro il 15 giugno di ogni esercizio. 3. A seguito della comunicazione del Dipartimento delle finanze di cui all'art. 5, comma 1, la struttura di gestione aggiorna la percentuale di acconto di cui al comma precedente, la comunica alla Regione e la applica alle ripartizioni di gettito a decorrere dal 1° luglio di ciascun esercizio. 4. La percentuale di acconto e' modificata a seguito della adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonche' di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario) in ragione della riduzione di gettito IRPEF ivi prevista.